FAC-SIMILE PER MANDATARIO (operazioni di acquisto, trasporto, conservazione disossamento e sezionamento) Spett.le A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - 00185 Roma Fidejussione n. ............. Premesso: che l'istituzione con sede in via ha presentato domanda d'acquisto per tonn di carne bovina congelata ai sensi del regolamento CE n. 2771/95 del 27 settembre 1995; che l'istituzione di cui sopra ha incaricato, in qualita' di mandatario, la ditta con sede in via di effettuare le operazioni di acquisto, trasporto, conservazione, disossamento e sezionamento del suddetto quantitativo; che ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2271/95 del 27 settembre 1995 la ditta deve versare all'A.I.M.A. una cauzione pari a 110 ECU/100 kg di prodotto acquistato a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi relativi alle operazioni di acquisto, trasporto, conservazione, disossamento e sezionamento dall'accettazione della domanda stessa; tutto cio' premesso, la sottoscritta banca filiale di, e per essa il suo rappresentante sig. nato a residente per la carica in nella sua qualita' di dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce fidejussore congiuntamente e solidarmente con la ditta con sede in a favore dell'A.I.M.A. fino alla concorrenza di L. (in cifre) (in lettere) a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla domanda di acquisto di cui in premessa. La sottoscritta banca si obbliga, quindi, in virtu' della presente fidejussione, a pagare all'A.I.M.A., entro 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta scritta della stessa, mediante lettera raccomandata a.r., senza osservanza di particolari modalita' ne' preventiva escussione della ditta quanto sia da quest'ultima dovuto all'A.I.M.A., per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo garantito, anche in presenza di eccezioni da parte del debitore garantito. La banca rinuncia al beneficio della preventiva escussione della ditta di cui all'art. 1944 del codice civile. La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957. La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda i crediti liquidi, certi ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A. La presente fidejussione ha validita' sei mesi automaticamente rinnovabile di mese in mese e sara' svincolata soltanto dopo l'assolvimento degli obblighi citati in premessa incluso il ricevimento da parte dell'A.I.M.A. della certificazione dell'organo di controllo riguardante il consumo del prodotto acquistato e comunque fino a quando non perverra' la comunicazione di svincolo da parte dell'A.I.M.A. Alla presente fidejussione si applicano le disposizioni di cui al regolamento CE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche. Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'A.I.M.A. e' quello di Roma. Timbro e firma Agli effetti degli articoli 1342 e 1342 del codice civile si approvano specificamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1957, 1242, 1247 del codice civile nonche' quelle relative alla deroga alla competenza del foro giudicante. Timbro e firma