(Allegato-MODULO S)
 
MODULO S 
 
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni  o  quote
  sociali - Pubblicita' delle societa' soggette all'altrui  attivita'
  di direzione e coordinamento 
 
Atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (art. 2470 c.c.) 
AVVERTENZE GENERALI 
    Quando presentato da solo il modulo e' assoggettato ad imposta di
bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge 
Soggetti utilizzatori del modulo 
    • Societa' a responsabilita' limitata, anche unipersonali 
    • Societa' consortili 
    • Societa' per azioni e in accomandita per azioni, non quotate in
mercati regolamentati, anche 
    s.p.a. unipersonali 
    • Consorzi con attivita' esterna 
    • Gruppi cooperativi paritetici 
    •  Societa'  soggette  all'altrui  attivita'   di   direzione   e
coordinamento 
    • Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica 
    • Cooperative start-up innovative 
    N.B. Nel caso di societa' con azioni diffuse tra il  pubblico  in
misura rilevante, per le quali non e' sempre semplice determinare chi
siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito  dell'elenco
soci,  se  il  totale  delle  quote  possedute  dagli  azionisti  non
corrisponde al totale del capitale, dovra' essere compilato il  campo
NOTE  indicando  che  tale  eventualita'  e'  dovuta  alla   notevole
fluttuazione delle quote sociali  o  ad  altri  motivi  che  dovranno
essere espressamente indicati. La quadratura dei valori tra  quote  e
capitale potra' ottenersi iscrivendo formalmente la  differenza  come
una unica quota a carico dell'impresa stessa, evidenziando nel  sopra
citato campo  NOTE  che  l'attribuzione  in  questione  ha  carattere
meramente formale (che non si  tratta,  cioe',  di  azioni  realmente
possedute dalla societa' stessa). 
    Elenchi soci numerosi. Nel caso in cui il  numero  dei  soci  sia
particolarmente elevato (oltre mille), con  soggetti  che  posseggono
quote di valore irrilevante rispetto all'ammontare del  capitale,  in
proporzioni di millesimi o meno del capitale stesso, e  che  comunque
non  partecipino  ad  eventuali  patti  sociali,  e'  consentita   la
presentazione dell'elenco  relativo  a  tali  soggetti  (quindi,  dal
1001esimo in poi) in  modalita'  pdf/A  con  un  file  allegato  alla
pratica. 
    Di conseguenza, le prime mille quote per  ordine  di  valore  del
nominale, vanno dettagliate nei campi previsti dalla modulistica;  le
successive, di importo nominale inferiore  alle  prime  mille,  vanno
indicate, pur con  i  dettagli  previsti,  nel  suddetto  file  pdf/A
allegato alla pratica. 
    Il testo di tale ultimo file dovra' comunque essere in  chiaro  e
comprensivo dei dati previsti come  necessari  per  l'identificazione
del socio e della relativa quota. 
    Nel  file  alfanumerico  della  pratica,  riportante,   come   da
specifiche tecniche, i soci di rilevanza  principale,  la  quadratura
dei  valori  tra  quote  e  capitale  potra'   ottenersi   iscrivendo
formalmente la differenza come una unica quota a carico  dell'impresa
stessa. Nel campo vincoli di  tale  quota  si  riportera'  una  breve
descrizione che illustri la semplificazione e la  disponibilita'  dei
dettagli tramite il file allegato. 
Finalita' del modulo 
    Il modulo, che puo' essere  utilizzato  da  solo  o  allegato  ai
moduli S1, S2 o B, va utilizzato: 
      A) dalle s.r.l, s.p.a. e s.a.p.a., (anche se  costituite  sotto
forma di societa' consortile) non quotate in  mercati  regolamentati,
nei seguenti casi: 
      A.1) per riportare, allegandolo al modulo S1, i dati essenziali
dei soci al momento della costituzione della societa' e,  allegandolo
al modulo S2, i dati medesimi in caso di  trasformazione  in  s.p.a.,
s.a.p.a. o s.r.l.. 
    Nel caso della s.a.p.a. in calce a ogni  socio  va  precisato  se
trattasi  di  socio  accomandatario  o  di  socio  accomandante.   La
qualifica di socio  accomandatario  verra'  comunque  iscritta  sulla
posizione di amministratore della societa' con un modulo  intercalare
P. 
    In caso  di  trasferimento  della  societa'  da  altra  provincia
l'ufficio di destinazione provvede ad acquisire i  dati  dall'ufficio
di provenienza, salvo che con l'atto  di  trasferimento  siano  state
effettuate  modifiche  della  compagine  sociale  (es.   aumenti   di
capitale): in tal caso va compilato il modulo S e allegato al  modulo
S2. 
    Nel caso di riduzione del capitale per  perdite  va  allegato  il
modulo S al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale. 
    Nel caso di sottoscrizione del capitale (artt.  2444,  2420  bis)
e/o di aumento a titolo gratuito dello stesso va allegato il modulo S
al fine di aggiornare la composizione del capitale sociale. 
      A.2) per depositare, anche non allegato al modulo  B,  l'elenco
dei soci  riferito  alla  data  di  approvazione  del  bilancio,  con
l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi nonche'  dei
soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o  beneficiari
di vincoli sulle partecipazioni medesime, limitatamente alle societa'
per azioni, in  accomandita  per  azioni  e  consortili  per  azioni.
L'obbligo di depositare l'elenco soci non riguarda  le  s.r.l.  (art.
16, c. 12-VIII, DL n. 185/2008). 
      A.3) per indicare analiticamente, anche non allegato al  modulo
B, le annotazioni effettuate nel  libro  dei  soci  nel  periodo  che
intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena  chiuso  e
quella  di  approvazione  del  bilancio  dell'esercizio   precedente,
limitatamente alle societa' per azioni, in accomandita per  azioni  e
consortili per azioni. 
    Non va depositato l'elenco soci  delle  societa'  cooperative  in
quanto per queste ultime tale  onere  non  e'  prescritto  da  alcuna
norma. Tuttavia va depositato, in allegato ad S1 ed S2, l'elenco soci
di  cooperative  START-UP  innovative  con  trasparenza  rispetto   a
fiduciarie ed holding. Per  l'autocertificazione  di  veridicita'  si
vedano le istruzioni per i moduli S1 ed S2, riquadro 32/START-UP. 
      B) dai consorzi con attivita' esterna nei seguenti casi: 
        B.1)  per  riportare,  allegandolo  al  modulo  S1,  i   dati
essenziali  dei  consorziati  al  momento  della   costituzione   del
consorzio; 
        B.2) per riportare, allegandolo al modello S2, le  variazioni
dei consorziati ai sensi dell'art. 2612 c.c. 
        B.3) per riportare (anche non allegato al modulo B), nel caso
in cui svolgono attivita' di garanzia collettiva dei  fidi,  l'elenco
dei consorziati alla data di approvazione del bilancio  di  esercizio
ai sensi dell'art. 13 comma 34 del D.L.  20  settembre  2003  n.  269
convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326. In tale caso si  potra'
non indicare il valore della quota di ciascun consorziato  in  quanto
non prevista ai fini dell'iscrizione nel R.I.  (art.  2612,  comma  2
c.c.); 
      C) dagli amministratori di qualsiasi tipo di societa'  soggetta
all'altrui attivita' di direzione e coordinamento esercitata da altre
societa' o enti per l'esecuzione della pubblicita' prevista dall'art.
2497 bis c.c. nell'apposita sezione  del  R.I..  Nella  sezione  sono
indicati  i  soggetti  che  esercitano  attivita'  di   direzione   e
coordinamento e le societa' che vi sono soggette; 
      D)  per  l'iscrizione  nel  R.I.  degli  atti  di   (a   titolo
esemplificativo): 
        - trasferimento della proprieta' di quota di s.r.l. (atto tra
vivi o mortis causa), 
        - costituzione,  modificazione,  estinzione  del  diritto  di
usufrutto (e correlativamente della  nuda  proprieta')  di  quota  di
s.r.l. 
        - costituzione,  modificazione,  estinzione  del  diritto  di
pegno di quota di s.r.l. 
        - intestazione fiduciaria ai sensi della  legge  23  novembre
1939, n. 1966 
        - l'iscrizione  del  pignoramento  (e  degli  eventuali  atti
consequenziali) di quota di s.r.l. 
        -  l'iscrizione  del  sequestro  (e  degli   eventuali   atti
consequenziali) di quota di s.r.l. 
        - l'iscrizione del trasferimento della quota al  trustee  per
conto del trust (e degli eventuali atti consequenziali). 
      E) dai contratti di rete dotati di soggettivita' giuridica  nei
seguenti casi: 
        E.1)  per  riportare,  allegandolo  al  modulo  S1,  i   dati
essenziali  dei  partecipanti   al   contratto   al   momento   della
costituzione del contratto di rete; 
        E.2) per riportare, allegandolo al modello S2, le  variazioni
dei partecipanti al contratto di rete. 
    In tali casi si potra' non indicare  il  valore  della  quota  di
ciascun partecipante al contratto, se  non  espressamente  attribuita
per  il  fondo  patrimoniale  del  contratto  di   rete   dotato   di
soggettivita' giuridica. 
    Se il  trasferimento  di  quote  e'  consequenziale  ad  un  atto
societario depositato con altri moduli (es. fusione che  comporti  il
trasferimento all'incorporante  di  quote  possedute  dalla  societa'
incorporata),  il  deposito  del  modulo  S  costituisce  adempimento
separato dall'iscrizione della fusione. 
    Se per effetto dell'atto di trasferimento  di  quote,  la  s.r.l.
diventa unipersonale o da unipersonale diventa  pluripersonale,  deve
essere depositata, a cura degli amministratori, la  dichiarazione  di
cui all'art. 2470 quarto comma del codice civile  tramite  modulo  S2
entro 30 giorni dalla variazione della compagine sociale. In tal caso
al modulo S2 puo' essere allegato il modulo S e l'intercalare P. 
    Nel caso in cui la presentazione di un  adempimento  relativo  ai
dati dei riquadri del modulo S si riferisca ad eventi precedenti alla
situazione attuale e la pubblicita'  di  quest'ultima  ne  risultasse
alterata nella sequenza temporale, e' necessario presentare anche  un
ulteriore adempimento che ripristini la  situazione  aggiornata  alla
data attuale eventualmente ricoperta dal primo adempimento. 
Caratteristiche della quota 
    Ai sensi degli articoli 2463 e 2464, ciascun socio e' titolare di
una  unica  quota  che  deve  essere  espressa  indicando  il  valore
nominale. A differenza delle  azioni,  le  quote  possono  essere  di
diverso ammontare tra i soci. La quota  va  indicata  -  per  ciascun
socio - al valore nominale (ad es. il socio  A  e'  titolare  di  una
quota di Euro 5.166,00, il socio B di una quota di Euro 3.620,00,  il
socio C di una quota di Euro 1.550,00) 
    Non e' ammessa, salvo il caso della contitolarita', l'indicazione
delle quote con una frazione sul capitale sociale. 
    Nel caso in cui siano conferiti  beni  o  servizi  o  prestazioni
d'opera deve essere indicata la tipologia del conferimento nonche' il
valore dello stesso. 
Ufficio competente alla ricezione del modulo 
    E' quello della sede legale 
Persone obbligate alla presentazione del modulo 
    a) Il notaio rogante o autenticante nell'ipotesi di trasferimento
per atto tra vivi; 
    b) il professionista incaricato  per  gli  atti  di  cessione  di
quote; 
    c) l'amministratore legale rappresentante  dell'impresa  per  gli
atti e comunicazioni dell'impresa; 
    d) gli eredi o i legatari nell'ipotesi  di  trasferimento  mortis
causa; 
    e) nell'ipotesi di iscrizione di  altri  atti  e/o  provvedimenti
(pignoramenti,  sequestri,  ecc.),  il  creditore  pignoratizio,   il
sequestrante, ecc.. 
Avvertenze per i singoli riquadri 
A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA 
    Vanno  indicati:  la  sigla  della  provincia  della  Camera   di
commercio presso la quale l'impresa e' iscritta, il  relativo  numero
R.E.A. e la forma giuridica. 
GENERALITA' 
    Va indicato il valore del capitale sociale.  Nel  campo  "Risulta
cosi' sottoscritto  al..."  si  deve  indicare  la  data  dell'ultima
sottoscrizione del capitale sociale. 
B/ESTREMI DELL'ATTO 
    Vanno indicati: 
      • il codice della forma dell'atto e  quello  relativo  all'atto
(A18 per i trasferimenti di quote sociali di s.r.l. come  da  tabella
corrispondente) 
      • la data dell'atto (es. la data di stipulazione o di autentica
delle  sottoscrizioni,  o  dell'ultima   sottoscrizione   in   ordine
cronologico). 
      •  il  numero  di  repertorio  assegnato  all'atto  (il  notaio
rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la  sede  notarile
verranno desunti dal certificato di firma digitale) 
      • la  data  ed  il  numero  di  registrazione  e  l'indicazione
dell'ufficio   dell'Agenzia   delle   Entrate   (come   da    tabella
corrispondente) 
      • la presenza di  statuto  o  di  patti  sociali  integrali  in
allegato alla pratica 
    Nei casi di trasferimento della quota mortis causa, va  indicata,
nel campo "Data Atto", la data del decesso. 
ELENCO SOCI 
    Questo riquadro serve per indicare l'elenco dei soci e  di  altri
titolari di diritti su azioni o quote sociali, ed e' utilizzabile per
effettuare: 
      A) La comunicazione dei soci iniziali che  risultano  nell'atto
costitutivo di societa' per azioni, a responsabilita' limitata  e  in
accomandita  per  azioni,  anche  in  forma  consortile,  cooperative
start-up innovative. In tale caso il modulo S e' sempre  allegato  al
modulo S1. Vanno compilate tante occorrenze e dati relativi a persone
fisiche/giuridiche quanti sono i soci della societa'. 
      B) La comunicazione dei soci iniziali che  risultano  nell'atto
di trasformazione di una societa'  in  una  nuova  s.p.a.,  s.r.l.  o
s.a.p.a. In tale caso il modulo S e' allegato al modulo S2. 
      C) La comunicazione annuale ai sensi dell'art. 2435 c.c., entro
trenta giorni dall'approvazione del bilancio, dell'elenco dei soci  e
degli altri soggetti titolari di diritti  o  beneficiari  di  vincoli
sulle partecipazioni delle societa' per azioni e in  accomandita  per
azioni non quotate in mercati regolamentati. Tale elenco va  riferito
alla data di approvazione  del  bilancio  e  non  e'  necessariamente
allegato al modulo B. 
    Qualora tale elenco  non  sia  variato  rispetto  a  quello  gia'
iscritto nel R.I. e riferito alla data di approvazione  del  bilancio
dell'esercizio precedente, non va compilato il riquadro Elenco  soci,
ma (anche nel  caso  delle  S.A.P.A.)  sul  riquadro  Generalita'  va
barrata la casella "508 - Conferma elenco soci SPA precedente". 
    La qualita' di  socio  accomandante  o  socio  accomandatario  di
societa' in accomandita per  azioni  va  indicata  mediante  apposita
annotazione ("socio accomandante", "socio accomandatario") nel  campo
"note" in calce al pacchetto azionario corrispondente. Si vedano,  al
riguardo, anche le  istruzioni  relative  al  modulo  Intercalare  P,
riquadro 3. 
      D) La comunicazione: 
        D1) dei componenti iniziali che risultano  dal  contratto  di
consorzio con attivita' esterna. In tale caso il modulo S e' allegato
al modulo S1; 
        D2) dell'elenco dei consorziati, nel  caso  di  consorzi  che
svolgono attivita' di garanzia collettiva  dei  fidi,  alla  data  di
approvazione del bilancio annuale. In tal caso il  modulo  S  non  e'
necessariamente allegato al modulo B; 
        D3) dei partecipanti iniziali al contratto di rete dotato  di
soggettivita' giuridica. In tale caso il  modulo  S  e'  allegato  al
modulo S1; 
      E) la comunicazione periodica dei soci di cooperative  start-up
innovative quando vi  siano  variazioni  rispetto  all'ultimo  elenco
presentato, utilizzando il codice atto 508. In tale caso il modulo  S
e' allegato al modulo S2. 
    Per le societa' a  responsabilita'  limitata  fatti  modificativi
degli assetti proprietari che non coinvolgano la totalita'  dei  soci
(ad  esempio  aumenti  di  capitale)  vanno  presentati  mediante  la
compilazione  del  solo  riquadro  delle  indicazioni  analitiche  di
variazioni quote, senza la ripresentazione dell'intero  elenco  soci.
Infatti,  salvo  casi  di  forza  maggiore,  l'elenco  rigenerato  in
automatico dal sistema  consente  di  non  introdurre  ingiustificate
discontinuita' negli assetti. 
    Nelle ipotesi A), B) e C), per ciascun socio vanno comunicati: 
      1) per le s.r.l., il valore  nominale,  espresso  in  Euro,  il
valore versato della quota di spettanza ad uno o  piu'  titolari,  il
domicilio, eventuali vincoli gravanti sulla quota; 
      2) per le s.p.a. e le s.a.p.a. il numero  delle  azioni  ed  il
loro valore  nominale  complessivo  espresso  in  Euro.  Va  altresi'
indicato, indicando il relativo codice nel  campo  "Tipo  azioni"  se
trattasi ad  es.  di  01  -  Azioni  Ordinarie,  o  di  02  -  Azioni
Privilegiate o di altro tipo. Nel caso in cui  un  medesimo  soggetto
sia titolare/contitolare di diverse tipologie di azioni (ad.  esempio
azioni ordinarie e azioni privilegiate) vanno compilate  due  o  piu'
occorrenze diverse, con ulteriore indicazione  dei  dati  anagrafici,
del tipo e del numero di azioni e del titolo; 
      3) il cognome  e  nome/ragione  o  denominazione  e  il  codice
fiscale e cittadinanza di ciascun titolare/contitolare. Nel  caso  in
cui la titolarita' della quota sia di spettanza di piu' soggetti  pro
indiviso,  va  indicato,  per  ciascun   contitolare,   la   frazione
rappresentativa delle quota ideale, compilando il campo  "In  ragione
di: Num./Denom", appositamente dimensionato rispetto  al  valore  del
capitale (es. la quota di Euro 5.166 e' in comproprieta' tra il socio
A per 1/3 al socio B per 1/3 e al socio C per 1/3). Nel caso  di  srl
per ogni quota va indicato il domicilio del titolare o rappresentante
comune dei contitolari; 
      4) il titolo rappresentativo del diritto (campo "Tipo diritto")
spettante al titolare o ai contitolari (es. 01=Proprieta',  03=Pegno,
09=Intestazione fiduciaria,  ecc.).  Nell'ipotesi  di  usufrutto/nuda
proprieta' vanno nel contempo indicati i soggetti titolari della nuda
proprieta' e dell'usufrutto. 
    Analogamente si procede in caso di pegno, di  pignoramento  o  di
altro vincolo sulle partecipazioni. 
    Nel caso in cui la quota sociale appartenga a piu'  soggetti  pro
indiviso  (specie  a  seguito  di  successione  mortis  causa)  vanno
compilati i campi "In ragione di: Num." e "Denomin. ". 
    Inoltre, va sempre indicata la frazione  della  quota  ideale  di
spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro  5.166,00  e'
in contitolarita' tra Caio per 4/9,  Tizio  per  2/9,  Sempronio  per
3/9). 
    Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico  soggetto
tale frazione non va indicata. 
    Attenzione:  per  ogni  occorrenza  la  somma  dei  valori  delle
frazioni "in ragione di: Num." e "Denomin. "  relativamente  al  tipo
diritto "nuda  proprieta'",  "piena  proprieta'",  deve  essere  pari
all'unita'. 
    Si  intende  che  la  somma  di  nuda  proprieta'  ed   usufrutto
ricostituisca il diritto di piena proprieta'. 
    Ad esempio per una quota indivisa di 2323 Euro detenuta da  Tizio
in piena proprieta' per 1549 Euro ed in nuda proprieta' per 774 Euro,
e da Caio in usufrutto per 774 Euro, si indichera' per  la  quota  il
valore nominale  di  2323  Euro  e  si  indicheranno  tre  ricorrenze
anagrafiche: 
      a) Tizio in piena proprieta' in ragione di 1549/2323; 
      b) Tizio in nuda proprieta' in ragione di 774/2323; 
      c) Caio in usufrutto in ragione di 774/2323. 
    Nell'ipotesi  D)  vanno  compilati  i  soli  dati  delle  persone
fisiche/giuridiche,   indicando   il   cognome   e   nome/ragione   o
denominazione sociale e il codice fiscale, data di  nascita  e  sesso
(ai fini  del  controllo  del  codice  fiscale)  e  cittadinanza  dei
consorziati o  dei  partecipanti  al  contratto  di  rete  dotato  di
soggettivita' giuridica. 
INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI 
    Questo riquadro del modulo S e' destinato a contenere: 
      A) l'indicazione analitica  delle  annotazioni  effettuate  nel
libro dei soci delle societa' per azioni e in accomandita per  azioni
non quotate in mercati regolamentati, nel periodo  intercorrente  fra
la data di approvazione  del  bilancio  appena  chiuso  e  quella  di
approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Va compilata una
occorrenza per ogni trasferimento di azioni avvenuto nel periodo. 
    Di ogni trasferimento vanno indicati: 
      1)  nel  campo  "in  data..."  la  data   di   iscrizione   del
trasferimento nel libro dei soci; 
      2) nel campo "Tipo variazione" il codice relativo (es.  01=Atto
tra vivi, 02=Successione) 
      3) per le s.p.a. e  s.a.p.a.  il  numero  delle  azioni  ed  il
correlativo valore nominale complessivo 
      4) nel campo  "Tipo  diritto"  il  titolo  rappresentativo  del
diritto spettante al titolare o ai  contitolari  (es.  01=Proprieta',
03=Pegno, ecc.). Nell'ipotesi di usufrutto/nuda proprieta' vanno  nel
contempo  indicati  i  soggetti  titolari  della  nuda  proprieta'  e
dell'usufrutto.  Analogamente  si  procede  in  caso  di  pegno,   di
pignoramento o di altro vincolo sulle  partecipazioni.  Qualora  tali
diritti spettino a piu' contitolari va altresi' indicata la  frazione
rappresentativa delle singole quote ideali compilando  il  campo  "In
ragione di: Num./Denom" appositamente dimensionato rispetto al valore
del capitale. Nel caso in cui il diritto parziario spetti ad un unico
soggetto tale frazione non va indicata. 
      5) Nel campo "Tipo ruolo" vanno indicati i codici  relativi  al
ruolo rivestito nel trasferimento, e precisamente: DA=DANTE CAUSA per
ogni soggetto cedente e  AV=  AVENTE  CAUSA  per  ogni  soggetto  che
subentra. 
      B) nel caso dei consorzi con attivita' esterna e dei  contratti
di rete dotati di soggettivita' giuridica, i soci entrati ed  i  soci
usciti. 
    Nel campo "Tipo  variazione"  va  utilizzato  il  codice  08=SOCI
CONSORZIO. 
    Per ciascun consorziato/partecipante al contratto di  rete  vanno
comunicati: 
    il cognome e nome/ragione o denominazione e  il  codice  fiscale,
data di nascita e sesso (ai fini del controllo del codice fiscale)  e
cittadinanza  dei  consorziati,  la  data  di   ingresso/uscita   dal
consorzio/contratto di rete ed il tipo  ruolo  (indicando  l'apposito
codice EN=SOCIO ENTRATO o US=SOCIO USCITO). 
    Nel campo "note" vanno riportate, ad esempio, la variazione della
ragione sociale o  della  denominazione  di  una  societa'  socia,  o
eventuali elementi di precisazione  oltre  a  quelli  gia'  contenuti
negli altri campi del riquadro. 
      C) trasferimento quote sociali di srl. 
    Nel caso in cui con lo stesso atto siano trasferite  piu'  quote,
per indicarne i relativi dati  deve  essere  utilizzata  una  singola
"Nuova occorrenza". 
    In ogni riquadro vanno indicate le vicende relative alle  singole
quote sociali. 
    In particolare vanno indicati (compilando gli appositi campi): 
      1. il codice relativo al  "Tipo  variazione",  da  selezionarsi
nell'apposita tabella (es. 01=ATTO  TRA  VIVI  o  02=SUCCESSIONE  per
successione mortis causa); 
      2. il valore  nominale  della  quota  trasferita  ed  eventuali
vincoli esistenti; 
      3. il  codice  relativo  al  titolo  del  trasferimento  ("tipo
diritto"), da selezionarsi nell'apposita tabella, avvertendo che: 
        3.1 Per proprieta'  si  intende  la  piena  proprieta'  della
quota; 
        3.2 Nell'ipotesi di costituzione di  diritti  reali  parziali
(usufrutto e pegno), pur non configurandosi  tale  fattispecie  quale
vicenda traslativa, bensi' in termini di  costituzione  di  un  nuovo
diritto, occorre tuttavia utilizzare  lo  schema  tipico  degli  atti
traslativi (cedente o dante causa  e  cessionario  o  avente  causa).
Riguardo ai diritti parziali si precisa che: 
          a) nel caso di pegno (art. 2784 e  ss.  c.c.)  l'iscrizione
riguarda la costituzione/modificazione/estinzione  di  tale  diritto.
Nell'ipotesi di costituzione/modificazione del pegno, il dante  causa
e' rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario  o  dal  nudo
proprietario) della quota, e  l'avente  causa  e'  rappresentato  dal
creditore pignoratizio. Nell'ipotesi di estinzione del pegno il dante
causa e' rappresentato dal creditore pignoratizio e l'avente causa e'
rappresentato dal  proprietario  (o  dall'usufruttuario  o  dal  nudo
proprietario) della quota. 
          b)  nel  caso  di  usufrutto   l'iscrizione   riguarda   la
costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto.  Nel  caso  di
costituzione/modificazione   di   usufrutto   il   dante   causa   e'
rappresentato dal  proprietario  della  quota  e  l'avente  causa  e'
rappresentato dall'usufruttuario. L'usufrutto puo' essere  ceduto  se
non e' vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.); in tal caso il
dante causa e' il cedente  dell'usufrutto  e  l'avente  causa  e'  il
cessionario dello stesso diritto (nuovo usufruttuario). Nel  caso  di
estinzione il  dante  causa  e'  rappresentato  dall'usufruttuario  e
l'avente causa dal nudo proprietario che ritorna ad  essere  titolare
della piena proprieta' sulla quota. 
    Nell'ipotesi  in  cui  il  titolo  del  "trasferimento"  consista
nell'usufrutto o nella nuda proprieta' occorrera' indicare anche  gli
estremi (cognome e nome, codice fiscale, data di nascita e  sesso  ai
fini  del  controllo  del  codice  fiscale,  cittadinanza   e,   solo
nell'ipotesi di contitolarita' nel diritto, anche la  frazione  della
quota  indivisa,  ad  esempio  ½  ecc.)  del  nudo   proprietario   o
dell'usufruttuario,  dettagliando  tutte  le  informazioni  per  ogni
soggetto. 
        3.3 Per intestazione fiduciaria si intende l'intestazione  di
quote a favore di una societa' fiduciaria disciplinata dalla legge 23
novembre 1939 n. 1966. Nel caso di reintestazione della  quota  dalla
societa'  fiduciaria  al  titolare  avente  causa,  nel  campo  "Tipo
diritto" va indicato il codice "01=PROPRIETA'" ai sensi  della  legge
1966/1939. Per effetto di tale legge, infatti,  la  fiduciaria  opera
mediante il mandato senza rappresentanza, quindi in nome e per  conto
del cliente. 
    La  fiduciaria  deve   utilizzare   il   codice   09=INTESTAZIONE
FIDUCIARIA quando opera in nome e per conto del  cliente  (in  questo
caso la partecipazione nel bilancio della fiduciaria non entra a  far
parte del  patrimonio,  ma  viene  indicata  nei  conti  d'ordine  in
un'unica voce globale per tipologia omogenea di beni). 
    Quando invece sta operando a titolo  "proprio",  con  il  proprio
patrimonio  sociale  (questo  implica  che  la  partecipazione,   nel
bilancio della fiduciaria,  deve  apparire  fra  le  immobilizzazioni
finanziarie cioe' fa parte del patrimonio sociale),  deve  utilizzare
il codice 01=PROPRIETA' (o omogenei). 
        3.4 Il  campo  "Altro  diritto  (descrizione)"  va  compilato
indicando un  eventuale  titolo  di  trasferimento  o  altro  vincolo
diverso da quelli gia' indicati. Tale campo si attiva  esclusivamente
indicando il codice generico 99 nel campo "Tipo diritto". 
        3.5 Il trust si sostanzia in un negozio giuridico  fiduciario
tra disponente (settlor - proprietario dei beni) e gestore (trustee).
Il disponente si spossessa dei beni e li attribuisce al  trustee  che
li amministra secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del  trust
nell'interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione o
in un momento successivo. 
    Acclarato che il trustee e' il soggetto giuridico al quale  viene
attribuita l'amministrazione  e  gestione  dei  beni  (partecipazioni
sociali di s.r.l.), fino all'estremo  potere  di  disposizione,  deve
ritenersi  rispondente  alle  funzioni  pubblicitarie  del   registro
procedere  all'iscrizione  del  trustee,  e  non  il   trust,   quale
"titolare"  della  partecipazione,   anche   al   fine   di   rendere
univocamente  individuabile   il   soggetto   giuridico   legittimato
all'esercizio dei diritti sociali. 
    Quindi ai fini dell'iscrizione dell'atto di cessione di quote  di
s.r.l. da una persona fisica ad  un  trustee  (acquisto  della  quota
nelle attivita' di gestione del trust) o da un disponente al  trustee
di un trust (atto dispositivo del disponente  al  trustee),  si  deve
iscrivere quale avente causa/cessionario il trustee, cioe' la persona
fisica o societa' alla quale  la  quota  viene  ceduta  (codice  tipo
diritto 22=TRUSTEE). 
Contitolarita' della quota 
    Nel caso in cui la quota sociale appartenga a piu'  soggetti  pro
indiviso  (specie  a  seguito  di  successione  mortis  causa)  vanno
compilati i campi "In ragione di: Num." e "Denomin.  "  appositamente
dimensionati rispetto al valore del capitale  (sia  nell'ipotesi  che
tale contitolarita' riguardi il  cedente  o  il  cessionario,  ovvero
entrambi). 
    Inoltre, va sempre indicata la frazione  della  quota  ideale  di
spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Euro  5.166,00  e'
in contitolarita' tra Caio per 4/9,  Tizio  per  2/9,  Sempronio  per
3/9). 
    Attenzione:  per  ogni  occorrenza  la  somma  dei  valori  delle
frazioni "in ragione di: Num." e "Denomin. "  relativamente  al  tipo
diritto "nuda  proprieta'",  "piena  proprieta'",  deve  essere  pari
all'unita' sia per i dante causa che per gli avente causa. Si intende
che la somma di nuda proprieta' ed usufrutto ricostituisca il diritto
di piena proprieta'. 
        3.5 Per ogni quota va indicato il domicilio  del  titolare  o
del rappresentante comune dei contitolari. 
        3.6 Si seguano le indicazioni riportate al  successivo  punto
D). 
    Esempio  di  trasferimento  di  una  quota  di  1.000,00   (Euro)
originariamente indivisa tra Rossi e Bianchi, che con lo stesso  atto
viene separata e Bianchi ne vende la propria titolarita' a Verdi.  Il
riquadro sara' costituito da tre occorrenze, come di seguito: 
      
 
               =======================================
               |                     |500 DA Rossi ½ |
               |  Prima occorrenza   |  e Bianchi ½  |
               +=====================+===============+
               |                     |AV Rossi (1/1) |
               +---------------------+---------------+
 
      
 
    =============================================================
    |                                     |  500 DA Rossi ½ e   |
    |         Seconda occorrenza          |      Bianchi ½      |
    +=====================================+=====================+
    |                                     |AV Bianchi (1/1)     |
    +-------------------------------------+---------------------+
 
      
 
         ===================================================
         |        Terza occorrenza         |500 DA Bianchi |
         +=================================+===============+
         |                                 |AV Verdi       |
         +---------------------------------+---------------+
 
      D) comunicazioni di variazioni sui dati dei soci di srl. 
    Nel campo "Tipo variazione" va indicato il  codice  07=VARIAZIONE
DOMICILIO ED ALTRE INFORMAZIONI QUOTA. 
    Una quota viene individuata dall'insieme di  valore  nominale  ed
anagrafiche dei  comproprietari,  ciascuno  con  percentuale  e  tipo
diritto: questi dati devono sempre essere riportati. 
    In particolare per le quote di s.r.l. vanno sempre indicati tutti
i soggetti che a qualsiasi titolo detengono un tipo di diritto  sulla
quota con la loro percentuale di possesso (in ragione di) ed un unico
titolare o rappresentante comune per la domiciliazione. 
    In caso di trasferimento o di variazione  di  informazioni  sulla
singola quota oggetto dell'atto, va indicata la  situazione  completa
precedente della  singola  quota  (codice  tipo  ruolo  SP=SITUAZIONE
PRECEDENTE) e la situazione completa aggiornata della  singola  quota
(codice tipo ruolo SA=SITUAZIONE AGGIORNATA) in quanto va individuata
la singola quota come preesistente nell'elenco presente nel R.I., per
poterla modificare con i dati della situazione aggiornata. 
    Per un trasferimento di tipo diritto redatto ad esempio con  atto
notarile  o   scrittura   privata   (ad   esempio   tipo   variazione
03=COMPRAVENDITA) in cui  un  comproprietario  dante  causa  cede  il
proprio diritto ad un avente causa, i due soggetti andranno  indicati
rispettivamente con i codici di tipo ruolo DA ed  AV,  ma  tutti  gli
altri comproprietari che non partecipano al contratto dovranno essere
riportati sia con il codice tipo ruolo SP, che anche  con  il  codice
tipo ruolo SA,  in  modo  che  la  singola  quota  sia  compiutamente
descritta sia prima che dopo il trasferimento, compresa l'indicazione
del titolare o rappresentante comune  e  relativo  domicilio  per  la
situazione aggiornata (non necessari  nella  situazione  precedente).
Naturalmente per la singola quota  va  sempre  compilato  il  versato
aggiornato e gli eventuali vincoli. 
    Per una comunicazione di variazione del versato o dei vincoli (in
via eccezionale, ove non vi fossero obblighi di ulteriori adempimenti
per il R.I.), o piu' in generale per  variazione  del  rappresentante
comune, o del domicilio di  questi  o  del  titolare,  e'  necessario
riportare le informazioni aggiornate (del versato, vincoli,  titolare
o  rappresentante  e  relativo  domicilio)  mantenendo  invariati   i
soggetti che presentano diritti sulla quota, ciascuno con la  propria
percentuale di possesso, come da dati  presenti  nel  R.I.  Per  ogni
soggetto, riportato una sola volta, come tipo ruolo  si  utilizzi  il
codice SA=SITUAZIONE AGGIORNATA. 
    Esempio  di  trasferimento  di   una   quota   di   1000   (Euro)
originariamente indivisa tra Rossi, Bianchi e  Verdi  con  cui  Rossi
vende a Verdi il 50% della propria titolarita',  fermo  restando  che
l'intera quota  resta  indivisa.  Il  riquadro  di  variazione  sara'
valorizzato da una occorrenza, come di seguito: 
      
 
               =======================================
               |                     | 1000 DA Rossi |
               |                     |1/3 SP Bianchi |
               |                     | 1/3 SP Verdi  |
               |  Unica occorrenza   |      1/3      |
               +=====================+===============+
               |                     |SA Rossi 1/6 AV|
               |                     |Verdi 3/6 SA   |
               |                     |Bianchi 1/3    |
               +---------------------+---------------+
 
     Esempio  di  trasferimento  di  una   quota   di   1000   (Euro)
originariamente indivisa tra Rossi, Gialli e Verdi in nuda proprieta'
e Bianchi e Grigi in usufrutto, con cui Rossi vende a Bianchi il  50%
della propria titolarita', Gialli vende a Verdi il 30% della  propria
titolarita' e Grigi vende a Rossi il 10% della  propria  titolarita',
fermo restando che l'intera quota  resta  indivisa.  Il  riquadro  di
variazione potrebbe essere costituito  da  una  occorrenza,  come  di
seguito: 
Unica occorrenza 1000 
 
                  DA Rossi 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  DA Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  SP Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                    SP Bianchi 1/2 02(Usufrutto) 
 
 
                     DA Grigi 1/2 02(Usufrutto) 
 
 
                  SA Rossi 7/60 05(Nuda proprieta') 
 
 
                    AV Rossi 3/60 01(Proprieta') 
 
 
                 SA Gialli 14/60 05(Nuda proprieta') 
 
 
                 AV Verdi 26/60 05(Nuda proprieta') 
 
 
                   SA Bianchi 20/60 02(Usufrutto) 
 
 
                   AV Bianchi 10/60 01(Proprieta') 
 
 
                    AV Grigi 27/60 02(Usufrutto) 
 
    Tuttavia, per maggior chiarezza e  semplicita',  si  richiede  di
valorizzare piu' occorrenze, una per ogni singola transazione: 
Prima  occorrenza  (Rossi  vende  a  Bianchi  il  50%  della  propria
  titolarita') 1000 
 
                  DA Rossi 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  SP Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  SP Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                    SP Bianchi 1/2 02(Usufrutto) 
 
 
                     SP Grigi 1/2 02(Usufrutto) 
 
 
           SA Rossi (1/3-1/3x1/2=)1/6 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  SA Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  SA Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
             SA Bianchi (1/2-1/3x1/2=)2/6 02(Usufrutto) 
 
 
               AV Bianchi (1/3x1/2=)1/6 01(Proprieta') 
 
 
                     SA Grigi 1/2 02(Usufrutto) 
 
Seconda occorrenza  (Gialli  vende  a  Verdi  il  30%  della  propria
  originale titolarita') 1000 
 
                  SP Rossi 1/6 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  DA Gialli 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                  SP Verdi 1/3 05(Nuda proprieta') 
 
 
                    SP Bianchi 2/6 02(Usufrutto) 
 
 
                    SP Bianchi 1/6 01(Proprieta') 
 
 
                     SP Grigi 1/2 02(Usufrutto) 
 
 
                  SA Rossi 1/6 05(Nuda proprieta') 
 
 
          SA Gialli (1/3-1/3x3/10=)7/30 05(Nuda proprieta') 
 
 
          AV Verdi (1/3+1/3x3/10=)13/30 05(Nuda proprieta') 
 
 
                    SA Bianchi 2/6 02(Usufrutto) 
 
 
                    SA Bianchi 1/6 01(Proprieta') 
 
 
                     SA Grigi 1/2 02(Usufrutto) 
 
Terza occorrenza (Grigi vende a Rossi il 10% della propria  originale
  titolarita') 1000 
 
                  SP Rossi 1/6 05(Nuda proprieta') 
 
 
                 SP Gialli 7/30 05(Nuda proprieta') 
 
 
                 SP Verdi 13/30 05(Nuda proprieta') 
 
 
                    SP Bianchi 2/6 02(Usufrutto) 
 
 
                    SP Bianchi 1/6 01(Proprieta') 
 
 
                     DA Grigi 1/2 02(Usufrutto) 
 
 
          SA Rossi (1/6-1/2x1/10=)7/60 05(Nuda proprieta') 
 
 
             AV Rossi (1/2x1/10=1/20)3/60 01(Proprieta') 
 
 
                 SA Gialli 14/60 05(Nuda proprieta') 
 
 
                 SA Verdi 26/60 05(Nuda proprieta') 
 
 
                   SA Bianchi 20/60 02(Usufrutto) 
 
 
                   SA Bianchi 10/60 01(Proprieta') 
 
 
          SA Grigi (1/2-1/2x1/10= 9/20)27/60 02(Usufrutto) 
 
GRUPPI  SOCIETARI  -  SOCIETA'  SOGGETTE  ALL'ALTRUI   ATTIVITA'   DI
  DIREZIONE E COORDINAMENTO 
    Questo  riquadro  viene   utilizzato   per   l'esecuzione   della
pubblicita' prevista dall'art. 2497 bis c.c. relativa  all'iscrizione
nell'apposita sezione del R.I.  delle  societa'  soggette  all'altrui
direzione  e  coordinamento  e  delle  societa'  e  degli  enti   che
esercitano  tale  attivita'.   L'esecuzione   di   tale   adempimento
pubblicitario non e' soggetta ad alcun termine ne' ad alcuna sanzione
amministrativa,  ferma  restando  la  responsabilita'  di   carattere
risarcitorio prevista dal terzo comma del precitato articolo. 
    In particolare  viene  richiesta  la  compilazione  dei  seguenti
campi: 
Dati relativi alla societa' soggetta  all'attivita'  di  direzione  e
  coordinamento 
    • "Data dichiarazione": va indicata la data  della  dichiarazione
compiuta  dall'amministratore  in  merito  alla   sussistenza   della
soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento; 
    • "Tipo elenco" - Va indicata scegliendo dall'apposita tabella la
situazione  correlata  alla  domanda  di  iscrizione   (es.   "Inizio
controllo" o "Cessazione totale controllo"). 
    • "Richiesta di  iscrizione"/"Richiesta  di  cancellazione  dalla
sezione" - Va barrata la casella di riferimento solo nell'ipotesi  di
inserimento o di uscita dalla "sezione"; 
    • "Descrizione-note" - In questo campo vanno  indicati  eventuali
ulteriori elementi di riferimento necessari ai fini della pubblicita'
prevista dalla legge che non trovano  specifico  riscontro  in  altri
campi. 
Dati relativi alla  societa'  o  ente  che  esercita  l'attivita'  di
  direzione e coordinamento 
    Possono essere compilate piu' occorrenze nel caso  di  soggezione
plurima all'altrui attivita' di direzione e coordinamento (ad esempio
nel caso di controllo c.d. interno ai sensi dell'art. 2359 numeri 1 e
2; in tal caso la societa' controllata C potra' dichiarare di  essere
soggetta all'altrui attivita' di direzione e  coordinamento  sia  nei
confronti  della  controllante  diretta  B  che  della   controllante
indiretta A o entrambe). 
    Vanno compilati i seguenti campi: 
      • "Denominazione" - Va indicata la denominazione della societa'
o Ente esercitante l'attivita' di direzione e coordinamento; 
      •  "Codice  fiscale"  -   Va   indicato   il   codice   fiscale
(obbligatorio per i soggetti con "Stato Sede" in Italia); 
      • "Stato controllo" - Per ogni soggetto dichiarato va  indicato
se trattasi di prima dichiarazione  di  quel  soggetto  nel  presente
deposito di dichiarazione ("inizio controllo"), modifica di tipologia
di  controllo  per  un  soggetto  gia'  dichiarato  nella  precedente
dichiarazione depositata ("modifica controllo"), riconferma dei  dati
dichiarati per lo  stesso  soggetto  nella  precedente  dichiarazione
depositata ("riconferma controllo"), termine del controllo esercitato
dal  soggetto,  dichiarato   come   controllante   nella   precedente
dichiarazione depositata ("cessazione totale controllo"). 
    Ovvero nel caso di deposito  di  domande  successive  alla  prima
(ipotesi di "modifica controllo") il dichiarante  dovra'  evidenziare
le modificazioni dei soggetti precedentemente dichiarati ed  i  nuovi
soggetti (ad esempio nel caso in cui la societa' A sia controllata da
B e successivamente il controllo  passi  a  C,  l'interessato  dovra'
dichiarare  la  "modifica  del  controllo"  con  l'indicazione  delle
cessazione di B e l'inizio del controllo di C). 
    Nel caso di soggetto estero che eserciti l'attivita' di direzione
e coordinamento, sprovvisto di codice fiscale, che  abbia  effettuato
una  variazione  di  denominazione,  va  presentata  una  pratica  di
"modifica  controllo"  riportante  la  denominazione  aggiornata  del
soggetto estero; 
      • "Stato Sede" - Va  obbligatoriamente  indicato  dall'apposita
tabella lo Stato in cui  e'  stabilita'  la  sede  della  societa'  o
dell'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento; 
      • "Provincia e numero REA sede" - Vanno indicati i  riferimenti
della provincia in cui e' stabilita la sede  legale  (e  il  relativo
numero REA) della societa' o dell'ente che  esercita  l'attivita'  di
direzione e coordinamento, se e'  iscritto  nel  R.I.;  altrimenti  i
campi non vanno compilati; 
      • "Data riferimento controllo" - Va indicata la data in cui  la
societa' soggetta ad altrui attivita' di  direzione  e  coordinamento
viene a conoscenza di tale soggezione; 
      • "Tipo controllo" - Va indicato dall'apposita tabella il  tipo
di attivita' di direzione  e  coordinamento  esercitata  (ad  esempio
"Maggioranza voti esercitabili" nel caso di cui all'art.  2359  n.  1
c.c. o "Vincoli contrattuali" sia nel caso di controllo "esterno"  ex
art. 2359 n. 3, che nel caso di altri  vincoli  contrattuali  -  art-
2497 sexies. e 2497 septies); 
      • "Descrizione controllo" -  Va  eventualmente  specificato  in
forma   sintetica   la   tipologia   e   le   modalita'   esplicative
dell'attivita' di direzione e coordinamento anche  se  gia'  indicata
nei campi precedenti (ad  esempio  in  questo  campo  vanno  altresi'
indicati i riferimenti delle eventuali clausole statutarie sulla base
delle quali viene esercitata l'attivita' di direzione e coordinamento
art. 2497 sexies e septies). 
DOCUMENTI ALLEGATI 
    Utilizzando il modulo RP (RIEPILOGO), vanno  allegati  al  modulo
tutti i documenti relativi. In  particolare  va  allegato  il  titolo
notarile, in caso di trasferimento tra vivi, ovvero la documentazione
prevista dall'art. 7 del R.D. 29/03/1942 n. 239 per  i  trasferimenti
mortis causa, tranne l'atto di notorieta', sostituito - ex  art.  30,
comma secondo, legge 241/90  -  dalla  sottoscrizione  congiunta  del
modulo  da  parte  degli  eredi  e/o  dei  legatari  che  costituisce
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
    In caso di deposito da parte del professionista incaricato,  alla
pratica va allegata la ricevuta di registrazione con firma digitale e
marcatura temporale rilasciata dall' Agenzia delle Entrate contenente
al suo interno  l'atto  di  trasferimento  sottoscritto  digitalmente
dalle parti e dal professionista e marcato  temporalmente,  cioe'  il
file in formato.rel.p7m rilasciato dall'Agenzia delle entrate. 
FIRMA 
    Il modulo va firmato: 
      - se  e'  depositato  un  atto  tra  vivi,  dal  notaio  o  dal
professionista incaricato; 
      - se e' atto mortis causa da  almeno  uno  degli  eredi  o  dei
legatari; 
      -. se comunicazione di variazioni di informazioni sulla quota o
dichiarazione di  soggezione  ad  altrui  attivita'  di  direzione  e
coordinamento, dall'amministratore. 
    Si veda anche  il  punto  2  delle  ISTRUZIONI  GENERALI  PER  LA
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.