(Allegato 6-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola  le  operazioni
di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3
del presente allegato. Tuttavia, limitatamente  ai  produttori  delle
uve in forma singola od  associata  (cantine  sociali),  le  predette
operazioni di vinificazione  possono  essere  effettuate  nell'intero
territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini. 
    5.2. Le operazioni di imbottigliamento  dei  vini  DOC  «Romagna»
Sangiovese  Meldola,  anche   riserva,   devono   essere   effettuate
nell'ambito della zona di vinificazione di cui  al  precedente  comma
5.1. 
    5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti: 
    
=================================================================
  |                     |                 |   Produzione massima  |
  |                     |Resa uva/vino (%)|        (l/ha)         |
  +=====================+=================+=======================+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  |       Meldola       |       65        |         5850          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  |   Meldola riserva   |       65        |         5200          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
    
    5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese  Meldola  non  puo'  essere
immesso al consumo  in  data  anteriore  al  1°  settembre  dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve. 
    5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola  riserva  non  puo'
essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo
anno  successivo  all'anno  di  raccolta  delle  uve  ed  inoltre  e'
obbligatorio documentare l'affinamento in  bottiglia  di  almeno  sei
mesi; la sua idoneita' chimico fisica  ed  organolettica  non  potra'
essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo  alla
raccolta delle uve. 
    5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva,
e' consentito l'utilizzo  di  contenitori  in  legno  nelle  fasi  di
vinificazione, conservazione e affinamento. 
    5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, e'
vietata qualunque forma di arricchimento. 
    5.8. Fatto salvo  quanto  previsto  ai  commi  5.6  e  5.7  sopra
indicati,  per  la  vinificazione  e  l'elaborazione  del  vino   DOC
«Romagna» Sangiovese Meldola, anche riserva, sono consentite tutte le
pratiche enologiche ammesse dalla normativa  vigente  all'atto  della
produzione dei vini medesimi.