(Allegato 7)
 
                             Allegato 7 
 
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi
                         degli ultimi giorni 
 
  L'esigenza  di  adottare  misure  di  contenimento   dell'emergenza
epidemiologica da SARS-CoV-2 rende  necessario  la  redazione  di  un
Protocollo con le confessioni religiose. 
  Il Protocollo, nel rispetto del diritto  alla  liberta'  di  culto,
prescinde  dall'esistenza  di   accordi   bilaterali,   contemperando
l'esercizio della liberta' religiosa con  le  esigenze  di  contenere
l'epidemia in atto. 
  Al fine di agevolare l'esercizio delle  manifestazione  del  culto,
sono predisposte le seguenti misure. 
  Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose 
  1.56 E' consentita ogni celebrazione  e  ogni  incontro  di  natura
religiosa nel rispetto di tutte le norme  precauzionali  previste  in
tema di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  in  corso.  In
particolare  i  partecipanti  sono   tenuti   ad   indossare   idonei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  devono  mantenere
le distanze interpersonali di almeno un metro. 
  1.57  Nel  rispetto  della  normativa  sul  distanziamento  tra  le
persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile
del  luogo  di  culto  al  fine  di  stabilire  la  capienza  massima
dell'edificio di culto, tenendo  conto  degli  eventuali  sistemi  di
aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che  deve
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale  e,  comunque  non
superando le 200 unita'. 
  1.58 Coloro che  accedono  ai  luoghi  di  culto  per  le  funzioni
religiose sono tenuti a indossare mascherine. 
  1.59 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve  svolgere  in
modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia  nei  luoghi
annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti. 
  1.60 Alle autorita' religiose e'  affidata  la  responsabilita'  di
individuare forme idonee di  celebrazione  dei  riti  allo  scopo  di
garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare  tutte
le prescrizioni di sicurezza. 
  1.61 L'accesso al luogo di culto, in questa  fase  di  transizione,
resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori  che  -
indossando adeguati dispositivi  di  protezione  individuale,  guanti
monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso
e l'uscita e vigilano sul  numero  massimo  di  presenze  consentite.
Laddove  la  partecipazione  prevista  superi  significativamente  il
numero massimo di presenze  consentite,  si  consideri  l'ipotesi  di
incrementare il numero delle funzioni. 
  1.62 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti,
piu'   ingressi,   eventualmente   distinguendo   quelli    riservati
all'entrata da  quelli  riservati  all'uscita.  Durante  l'entrata  e
l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro
ed evitare che porte e maniglie siano toccate. 
  1.63 Non e' consentito  accedere  al  luogo  della  celebrazione  a
coloro che sono stati in contatto con persone positive  a  SARS-CoV-2
nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso
di sintomi  influenzali/respiratori  o  in  presenza  di  temperatura
corporea pari o superiore ai 37,5° C. 
  1.64 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle  rispettive
confessioni religiose, di svolgere le funzioni  negli  spazi  esterni
dei  luoghi  di  culto,  avendo  cura  che,   alla   conclusione,   i
partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro. 
  1.65 In relazione a particolari aspetti del  culto  che  potrebbero
implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita'  religiose
competenti  la   responsabilita'   di   individuare,   per   ciascuna
confessione, le forme piu' idonee a mantenere le  cautele  necessarie
ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus. 
  1.66 I ministri di culto possono svolgere  attivita'  di  culto  ed
eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre
che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente  e  nel
rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione,  corredata
altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della  confessione
di riferimento. 
  Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche 
  2.1 Per favorire il rispetto  delle  norme  di  distanziamento,  e'
necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti,  che
sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima. 
  2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di
un solo organista, adeguatamente distanziati. 
  2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino  il  rispetto
della distanza di sicurezza per almeno un metro. 
  2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua  avverra'  dopo  che  il
celebrante avra'  curato  l'igiene  delle  mani  e  indossato  guanti
monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a
coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di  sicurezza
- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con
i fedeli. 
  2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non
risulta possibile espungere dalla cerimonia  religiosa  le  fasi  dei
riti precedentemente rappresentati dove maggiore  e'  il  rischio  di
contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti  coloro  ad
ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad  un  assoluto
rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi  di
protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale. 
  Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti 
  3.11 I luoghi di  culto  devono  essere  adeguatamente  igienizzati
prima e dopo ogni celebrazione o incontro. 
  3.12 All'ingresso del luogo di culto dovranno  essere  disponibili,
per  coloro  che  ne  fossero  sprovvisti,   mascherine   e   liquidi
igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna,  individuato  a
cura della autorita' religiosa e munito di un  distintivo,  vigilera'
sul rispetto del distanziamento sociale e  limitera'  l'accesso  fino
all'esaurimento della capienza stabilita. 
  Comunicazione 
  4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti
del presente Protocollo attraverso le  modalita'  che  assicurino  la
migliore diffusione. 
  4.2 All'ingresso del  luogo  di  culto  dovra'  essere  affisso  un
cartello con le indicazioni essenziali, tra  le  quali  non  dovranno
mancare: 
    - il numero massimo dei partecipanti ammessi, in  relazione  alla
capienza dell'edificio; 
    -   il   divieto   di   ingresso   per   chi   presenta   sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea  pari  o  superiore  ai
37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2  nei
giorni precedenti; 
    - l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento  della  distanza
di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,  l'uso  di
idonei  dispositivi  di  protezione  personale,  a  partire  da   una
mascherina che copra naso e bocca. 
  Altri suggerimenti 
  5.1 Ove il  luogo  di  culto  non  sia  idoneo  al  rispetto  delle
indicazioni  del  presente  Protocollo,  puo'  essere   valutata   la
possibilita' di svolgere le  funzioni  all'aperto,  assicurandone  la
dignita'  e  il  rispetto   della   normativa   sanitaria,   con   la
partecipazione massima di 1.000 persone. 
  Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del  12  maggio
2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente
"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo  dei  Santi
degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state  recepite.
Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso,  in  data
odierna, al Comitato Tecnico Scientifico. 
  Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno  18
maggio 2020. 
  I rappresentanti 
  Prof. Avv. Giuseppe Conte           Cons. Pref. Luciana Lamorgese 
  Presidente del Consiglio                Ministro dell'Interno 
  Roma, 15 maggio 2020