(Allegato G)
 
                             Allegato G 
 
       Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa 
 
  1. Al fine del recepimento degli ambiti di  intervento  individuati
nel "Piano di azione per il miglioramento della  qualita'  dell'aria"
del 4 giugno 2019, l'accesso alle  detrazioni  per  i  generatori  di
calore alimentati con biomassa e' subordinato: 
    a) nel caso di contestuale sostituzione di un  altro  impianto  a
biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe
di qualita' 4 stelle o superiore ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2017, n.186; 
    b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione
ambientale con classe di qualita' 5  stelle  ai  sensi  del  medesimo
decreto. 
  2. Per gli impianti e gli apparecchi  a  biomassa,  l'accesso  alle
detrazioni e' consentito  a  condizione  che  soddisfino  i  seguenti
requisiti: 
    a)  Per  le  caldaie  a  biomassa  di  potenza  termica  nominale
inferiore o uguale a 500 kWt: 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5; 
      ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo  termico
dimensionato secondo quanto segue: 
        - per le caldaie con alimentazione manuale del  combustibile,
in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5; 
        -  per  le   caldaie   con   alimentazione   automatica   del
combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3
/kWt; 
        - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque  un
volume  di  accumulo,  tale  da  garantire  un'adeguata  funzione  di
compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare  i  cicli  di
accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o
dal progettista. 
      iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato  da  un
organismo  di  certificazione  accreditato  che  ne   certifichi   la
conformita' alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle
condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione  4,  paragrafo
1,  lettera  d)  alla  parte  V  del  d.lgs.  152/2006  e  successive
modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' essere  utilizzato  solo
pellet appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore  e'
stato certificato, oppure pellet appartenente  a  classi  di  miglior
qualita' rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale
dovra' riportare l'evidenza della classe di qualita' e il  codice  di
identificazione   rilasciato   dall'Organismo    di    certificazione
accreditato al produttore e/o distributore del pellet; 
      iv.  possono  altresi'   essere   utilizzate   altre   biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006  e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione  di  cui
al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili. 
    b) Per le stufe ed i termocamini a pellet: 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 14785; 
      ii.  il  pellet  utilizzato  deve  essere  certificato  da   un
organismo di certificazione che ne  certifichi  la  conformita'  alla
norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso  il  rispetto  delle  condizioni
previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo  1,  lettera
d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. 
    c) Per i termocamini a legna: 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 13229; 
      ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma  UNI  EN
ISO  17225-5.  Possono  altresi'  essere  utilizzate  altre  biomasse
combustibili purche' previste tra quelle  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006  e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione  di  cui
al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili. 
    d) Per le stufe a legna: 
      i. certificazione di un organismo accreditato  che  attesti  la
conformita' alla norma UNI EN 13240; 
      ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma  UNI  EN
ISO  17225-5.  Possono  altresi'  essere  utilizzate  altre  biomasse
combustibili purche' previste tra quelli  indicate  dall'Allegato  X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006  e
successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione  di  cui
al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.