Allegato G Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa 1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel "Piano di azione per il miglioramento della qualita' dell'aria" del 4 giugno 2019, l'accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa e' subordinato: a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualita' 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186; b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualita' 5 stelle ai sensi del medesimo decreto. 2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l'accesso alle detrazioni e' consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformita' alla norma UNI EN 303-5, classe 5; ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue: - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5; - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm3 /kWt; - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, con l'obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista. iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformita' alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potra' essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualita' per cui il generatore e' stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualita' rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovra' riportare l'evidenza della classe di qualita' e il codice di identificazione rilasciato dall'Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet; iv. possono altresi' essere utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili. b) Per le stufe ed i termocamini a pellet: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformita' alla norma UNI EN 14785; ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformita' alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. c) Per i termocamini a legna: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformita' alla norma UNI EN 13229; ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresi' essere utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili. d) Per le stufe a legna: i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformita' alla norma UNI EN 13240; ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresi' essere utilizzate altre biomasse combustibili purche' previste tra quelli indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.