(Allegato 8)
                                                           Allegato 8 
 
                                                         (Articolo 7) 
 
Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario
               ai fini dello smaltimento in discarica 
 
    1. Rifiuti da raccolta differenziata 
    Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento il
rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER
200301  e  200399   (ad   eccezione   dei   rifiuti   da   esumazione
estumulazione) deve  essere  garantito  il  rispetto  delle  seguenti
condizioni alternative: 
      a) a.1) sia stato conseguito  l'obiettivo  di  riduzione  della
frazione  di  rifiuto  urbano  biodegradabile  in  discarica  di  cui
all'art. 5 del  presente  decreto,  a.2)  sia  stata  conseguita  una
percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65%  di  cui  la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione  organica  umida  e
della  carta  e  cartone;,  a.3)  il  rifiuto  presenta   un   valore
dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ; 
      b) b.1) sia stato conseguito  l'obiettivo  di  riduzione  della
frazione  di  rifiuto  urbano  biodegradabile  in  discarica  di  cui
all'art. 5 del presente decreto  ,  b.2)  sia  stata  conseguita  una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di  cui  la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione  organica  umida  e
della carta e cartone; b.3) il  contenuto  percentuale  di  materiale
organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare
allo smaltimento non sia superiore al 15%  (incluso  il  quantitativo
presente nel sottovaglio <20 mm.) 
    2. Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento
i  rifiuti  da  spazzamento  stradale   (codice   EER   200303)   che
prioritariamente devono essere  avviati  a  recupero  di  materia  e'
necessario che dalle analisi merceologiche risulti che  il  contenuto
percentuale di materiale organico putrescibile non sia  superiore  al
15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm.). 
    3.  Ai  fini  delle  analisi  merceologiche  sono  da  intendersi
materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili  da  cucina,
putrescibili da giardino  e  altre  frazioni  organiche  quali  carta
cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc. 
    4.  La  verifica   della   sussistenza   di   biodegrabilita'   e
putrescibilita' non significa che l'unico trattamento  attuabile  sia
rappresentato dalla stabilizzazione biologica, ma  semplicemente  che
un rifiuto avente tali caratteristiche non deve  essere  allocato  in
discarica, ma deve essere sottoposto ad  ulteriori  processi  che  ne
riducano la biodegradabilita' e la putrescibilita'. 
    2. Misurazione dell'IRDP 
    Ai fini della determinazione dell'IRDP, da  condursi  secondo  il
metodo A di cui alla Specifica  Tecnica  UNI/TS  11184,  puo'  essere
attuata una delle due sue seguenti procedure: 
      un campionamento ogni sei mesi. Il  valore  limite  si  intende
rispettato  nel  caso  in  cui  l'IRDP  risulti  inferiore  a   1.000
mgO2kgSV-1h-1, con un'analisi  di  conformita'  condotta  secondo  la
procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure 
      quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che
deve risultare inferiore a 1.000  mgO2kgSV-1h-1,  e'  calcolato  come
media dei 4 campioni, con una tolleranza  sul  singolo  campione  non
superiore al 20%. 
    3. Analisi Merceologiche 
    I campionamenti e la  preparazione  dei  campioni  sono  condotti
tenendo conto delle  procedure  riportate  nelle  norme  tecniche  di
riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI  9246  appendice  A  o
altre norme tecniche di riferimento. 
    La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico
putrescibile va effettuata tenendo  conto  delle  seguenti  frazioni:
putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali
carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Tale determinazione
e' valutata sulla  media  di  almeno  quattro  campioni  all'anno,  o
secondo le modalita' stabilite nel Piano di Monitoraggio e  Controllo
o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di  destino  del
rifiuto, in funzione delle diverse realta' territoriali. 
    Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN_RIF
1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle  sigle  OR1,
OR2 e OR4.