Allegato 8
(Articolo 7)
Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non e' necessario
ai fini dello smaltimento in discarica
1. Rifiuti da raccolta differenziata
Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento il
rifiuto residuo da raccolta differenziata identificato dai codici EER
200301 e 200399 (ad eccezione dei rifiuti da esumazione
estumulazione) deve essere garantito il rispetto delle seguenti
condizioni alternative:
a) a.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della
frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui
all'art. 5 del presente decreto, a.2) sia stata conseguita una
percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% di cui la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e
della carta e cartone;, a.3) il rifiuto presenta un valore
dell'IRDP<1.000mg O2*kgSV-1 *h-1 ;
b) b.1) sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione della
frazione di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di cui
all'art. 5 del presente decreto , b.2) sia stata conseguita una
percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%, di cui la
meta' rappresentata dalla raccolta della frazione organica umida e
della carta e cartone; b.3) il contenuto percentuale di materiale
organico putrescibile nel rifiuto urbano indifferenziato da destinare
allo smaltimento non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo
presente nel sottovaglio <20 mm.)
2. Al fine di escludere la necessita' di sottoporre a trattamento
i rifiuti da spazzamento stradale (codice EER 200303) che
prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia e'
necessario che dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto
percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al
15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20 mm.).
3. Ai fini delle analisi merceologiche sono da intendersi
materiali organici putrescibili le frazioni putrescibili da cucina,
putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta
cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.
4. La verifica della sussistenza di biodegrabilita' e
putrescibilita' non significa che l'unico trattamento attuabile sia
rappresentato dalla stabilizzazione biologica, ma semplicemente che
un rifiuto avente tali caratteristiche non deve essere allocato in
discarica, ma deve essere sottoposto ad ulteriori processi che ne
riducano la biodegradabilita' e la putrescibilita'.
2. Misurazione dell'IRDP
Ai fini della determinazione dell'IRDP, da condursi secondo il
metodo A di cui alla Specifica Tecnica UNI/TS 11184, puo' essere
attuata una delle due sue seguenti procedure:
un campionamento ogni sei mesi. Il valore limite si intende
rispettato nel caso in cui l'IRDP risulti inferiore a 1.000
mgO2kgSV-1h-1, con un'analisi di conformita' condotta secondo la
procedura indicata nel Manuale ISPRA 52/2009; oppure
quattro campionamenti all'anno. Il valore limite dell'IRDP, che
deve risultare inferiore a 1.000 mgO2kgSV-1h-1, e' calcolato come
media dei 4 campioni, con una tolleranza sul singolo campione non
superiore al 20%.
3. Analisi Merceologiche
I campionamenti e la preparazione dei campioni sono condotti
tenendo conto delle procedure riportate nelle norme tecniche di
riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246 appendice A o
altre norme tecniche di riferimento.
La determinazione del contenuto percentuale di materiale organico
putrescibile va effettuata tenendo conto delle seguenti frazioni:
putrescibile da cucina, da giardino ed altre frazioni organiche quali
carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.. Tale determinazione
e' valutata sulla media di almeno quattro campioni all'anno, o
secondo le modalita' stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo
o Piano di sorveglianza e controllo delle discariche di destino del
rifiuto, in funzione delle diverse realta' territoriali.
Qualora si utilizzi quale riferimento il manuale ANPA RTI CTN_RIF
1/2000 le frazioni da considerare sono individuate dalle sigle OR1,
OR2 e OR4.