(Allegato E Parte II-art. 1)
                Parte II: Procedura di conciliazione 
 
  La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25,  paragrafo
6, della presente Convenzione, e' la seguente: 
 
                               Art. 1 
 
  La richiesta di una parte contendente di istituire una  commissione
di conciliazione  ai  sensi  dell'articolo  25,  paragrafo  6,  della
presente  convenzione  deve  essere   trasmessa   per   iscritto   al
Segretariato, con copia all'altra o alle altre  parti  in  causa.  Il
Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a  tutte
le Parti.