Parte II: Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente Convenzione, e' la seguente: Art. 1 La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione deve essere trasmessa per iscritto al Segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il Segretariato conseguentemente ne da' tempestiva informazione a tutte le Parti.