(Allegato E Parte II-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
  Le spese della commissione di conciliazione, sono a carico in egual
misura delle parti della disputa, salvo che le parti  stesse  abbiano
concordato diversamente.  La  commissione  tiene  un  registro  delle
proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.