(Allegato E Parte II-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
  1. Salvo che le parti convengano diversamente,  la  commissione  di
conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali  e'  designato
da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di  comune
accordo dai suddetti membri. 
  2. Nel caso di  controversia  tra  piu'  di  due  parti,  le  parti
portatrici dello stesso  interesse  designano  di  comune  accordo  i
propri membri della commissione.