Art. 2 1. Salvo che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione e' composta da tre membri, uno dei quali e' designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente e' scelto di comune accordo dai suddetti membri. 2. Nel caso di controversia tra piu' di due parti, le parti portatrici dello stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.