(Allegato E Parte II-art. 4)
 
                               Art. 4 
 
  Qualora il presidente della commissione di  conciliazione  non  sia
designato entro  due  mesi  dalla  nomina  del  secondo  arbitro,  il
Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di  una
delle parti, alla designazione  del  presidente  entro  un  ulteriore
termine di due mesi.