(Allegato E Parte II-art. 6)
 
                               Art. 6 
 
  1. La commissione di conciliazione puo' svolgere  le  procedure  di
conciliazione nel modo che ritiene piu'  appropriato,  tenendo  conto
delle circostanze specifiche e degli  eventuali  pareri  delle  parti
contendenti, ivi comprese le richieste  di  una  rapida  risoluzione.
Puo' adottare le  proprie  regole  di  procedura  in  funzione  delle
esigenze, salvo diversa decisione delle parti. 
  2. La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi  momento  nel
corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per  la
risoluzione della controversia.