Art. 6 1. La commissione di conciliazione puo' svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene piu' appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Puo' adottare le proprie regole di procedura in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti. 2. La commissione di conciliazione puo', in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.