Art. 7 Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura dei mezzi di prova ed alla partecipazione alle riunioni. Le parti contendenti ed i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.