(Allegato E Parte II-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
  Salvo che la controversia sia stata gia' risolta, la commissione di
conciliazione,  entro  dodici  mesi  dalla  sua  piena  costituzione,
elabora una relazione contenente raccomandazioni per  la  risoluzione
della disputa di cui le parti della controversia devono tenere  conto
in buona fede.