(Allegato 7-art. 2)
                             Articolo 2 
                               Parte A 
                       Calcolo del costo netto 
 
Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti
dall'Autorita' nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca un
servizio universale  come  stabilito  dagli  articoli  da  94  a  97.
L'Autorita' considera tutti  i  mezzi  adeguati  per  incentivare  le
imprese (designate o non)  ad  assolvere  gli  obblighi  di  servizio
universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo,
il costo netto degli obblighi di servizio universale  consiste  nella
differenza tra il costo netto delle operazioni di  un'impresa  quando
e' soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto  delle
operazioni in assenza di tali  obblighi.  Particolare  attenzione  va
riservata  alla  corretta  valutazione  dei  costi  che  le   imprese
avrebbero scelto di evitare se non  fossero  state  soggette  a  tali
obblighi. 
 
Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: 
 
• 
 
i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o
a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. 
 
In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso  ai
servizi telefonici di emergenza, , la fornitura di taluni  servizi  o
apparecchiature per utenti finali con disabilita' ecc.; 
 
• 
 
ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di  utenti  finali
che, considerati il costo  della  fornitura  di  una  rete  o  di  un
servizio determinato, il gettito generato ed  eventuali  perequazioni
tariffarie geografiche imposte dall'Autorita', possono essere serviti
solo  in  perdita  o  a  costi  diversi  dalle   normali   condizioni
commerciali. 
 
In tale categoria rientrano  utenti  finali  o  categorie  di  utenti
finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo  non
fosse soggetto a obblighi di servizio universale. 
 
Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi
di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine
di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei  costi  diretti
ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi  di  servizio
universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari
elementi degli obblighi di servizio  universale,  tenendo  conto  dei
vantaggi immateriali. La verifica del costo netto  e'  di  competenza
dell'Autorita'. 
 
                               Parte B 
 
Indennizzo dei costi  netti  derivanti  dagli  obblighi  di  servizio
                             universale 
 
L'indennizzo o il finanziamento del costo  netto  degli  obblighi  di
servizio universale puo' implicare che le imprese soggette a obblighi
di  servizio  universale  siano  indennizzate  per  i   servizi   che
forniscono  a  condizioni  non  commerciali.   Poiche'   l'indennizzo
comporta trasferimenti  finanziari,  l'Autorita'  provvede  affinche'
tali trasferimenti siano effettuati in modo  obiettivo,  trasparente,
non  discriminatorio  e   proporzionato.   Cio'   significa   che   i
trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della
domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma  2,  un
dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi  trasparenti
e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il  rischio  di
una doppia imposizione sulle entrate e le uscite  delle  imprese.  Il
Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve  essere
responsabile del prelievo  dei  contributi  dalle  imprese  tenute  a
contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale  nel
territorio nazionale e della  supervisione  del  trasferimento  delle
somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese  autorizzate
a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.