(Allegato 7-art. 3)
                             Articolo 3 
                            Finanziamento 
 
1. Viene utilizzato il fondo per il  finanziamento  del  costo  netto
degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, e,  ove  previsto,  dei  costi  di  cui  al
successivo articolo 4 del presente allegato. 
 
2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei  costi,  basato  sui
principi di non discriminazione, trasparenza  e  proporzionalita',  a
carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di  comunicazioni,
che  forniscono  servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico,   in
proporzione all'utilizzazione da parte di tali  soggetti  delle  reti
pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi  di  comunicazione
mobili e personali in ambito nazionale. 
 
3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui  al  comma  1
sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al  comma  2,  ivi
compresi  quelli  relativi  ai  servizi  telefonici  accessibili   al
pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree  remunerative,  nel
rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 
 
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di
cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione
al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare
prezzi tesi a recuperare la quota  che  esse  versano  al  fondo  del
servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente  tenute
a contribuire allo stesso fondo. 
 
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 90-ter, comma  2,  del
presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo  di  cui  al
comma 1: 
 
a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; 
 
b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; 
 
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando: 
 
a)  la  fornitura  delle  obbligazioni  di  servizio  universale  non
determina un costo netto; 
 
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale
non rappresenti un onere iniquo; 
 
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il  costo
amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento
dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.