(Allegato 7-art. 6)
                             Articolo 6 
                     Modalita' di finanziamento 
 
1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono
tenute a presentare all'Autorita', entro 60 giorni dalla chiusura del
proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto
degli obblighi del servizio universale riferito all'anno  precedente,
secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo  II  del  presente
decreto e dall'articolo 5 del presente allegato. 
 
2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla legge 31  luglio
1997, n. 249, e dal presente Allegato: 
 
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile; 
 
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un
organismo indipendente dalle  parti  interessate,  avente  specifiche
competenze, per la verifica del calcolo del costo  netto  di  cui  al
comma 1. I risultati di detta verifica  devono  essere  contenuti  in
un'articolata relazione di conformita' ai  criteri,  ai  principi  ed
alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui alla Parte
III del Titolo II del  presente  decreto  ed  alle  disposizioni  del
presente allegato. Tale verifica tiene anche  conto  degli  eventuali
vantaggi  di  mercato  derivati  all'impresa  stessa  quale  soggetto
incaricato della fornitura del servizio  universale.  Tali  vantaggi,
alla cui quantificazione provvede  il  predetto  organismo  anche  su
proposta delle imprese, possono riguardare: 
 
1) il riconoscimento  della  denominazione  commerciale  rispetto  ai
concorrenti; 
 
2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi dei
concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto
conto  dell'elevato  livello  di  copertura   del   territorio   gia'
raggiunto; 
 
3) la possibilita'  di  usufruire,  nel  tempo,  dell'evoluzione  del
valore di determinati clienti o gruppi di  clienti  inizialmente  non
remunerativi; 
 
4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui  loro  consumi
telefonici; 
 
5)  la  probabilita'  che  un  potenziale  cliente  scelga  l'impresa
incaricata della fornitura del servizio universale in relazione  alla
presenza  diffusa  dell'impresa  stessa  sul   territorio   ed   alla
possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese; 
 
c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte  III  del  Titolo  II  del
presente decreto, se il meccanismo di  ripartizione  e'  giustificato
sulla base della relazione articolata  presentata  dall'organismo  di
cui alla lettera b), indicante, tra l'altro,  l'ammontare  del  costo
netto da finanziare; 
 
d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del  costo
del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato; 
 
e) determina, ai fini della  sua  ripartizione,  l'onere  complessivo
relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale  ed  agli
elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato; 
 
f) individua le imprese debitrici sulla  base  della  Parte  III  del
Titolo II  del  presente  decreto  e  dell'articolo  3  del  presente
allegato; 
 
g) richiede alle imprese debitrici di cui  alla  lettera  g)  i  dati
previsti al successivo comma 4 relativi  all'esercizio  al  quale  si
riferiscono  gli  oneri  da  ripartire,  necessari  ai   fini   della
determinazione della quota a carico di ciascuno di essi; 
 
h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi  comprese
le  imprese  incaricate  della  fornitura  del  servizio   universale
limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato,
secondo le modalita' di cui al successivo comma 4; 
 
i) determina l'importo della somma  dovuta  alle  imprese  incaricate
della fornitura del servizio universale  dopo  aver  compensato,  per
tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i); 
 
l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi  dell'articolo
23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati  del
calcolo,  fatto  salvo  l'obbligo  di   riservatezza   derivante   da
disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano
state formulate dalle imprese; 
 
m) adotta il provvedimento finale  di  verifica  e  accertamento  del
Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione  di  cui  al
punto precedente; 
 
n) comunica al Ministero, entro 15  giorni  dalla  pubblicazione  sul
sito dell'Autorita' del proprio provvedimento finale  concernente  il
costo netto del servizio universale di ogni anno,  l'ammontare  della
contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici. 
 
3. Il Ministero provvede a: 
 
a) comunicare alle imprese  debitrici  l'importo  dei  contributi  da
versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15  giorni  dalla
ricezione della comunicazione dell'Autorita', di  cui  al  precedente
comma 2, lettera l). Le imprese  debitrici  versano  tali  contributi
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento  da
parte del Ministero, con le seguenti modalita': 
 
1) versamento in conto  corrente  postale  intestato  alla  tesoreria
dello Stato; 
 
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale
intestato alla tesoreria dello Stato; 
 
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano  cambi  per
il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
 
b) segnalare all'Autorita' eventuali  inadempimenti  da  parte  delle
imprese debitrici; 
 
c) corrispondere alle  imprese  incaricate  di  fornire  il  servizio
universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a
quanto  previsto  dalla  lettera  a),  entro  30  giorni  dall'ultimo
versamento effettuato; 
 
d) inviare all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo
del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di  cui
alla lettera c). 
 
4. La base di calcolo per la contribuzione,  a  cui  sono  tenute  le
imprese di cui all'articolo 3 del presente  allegato  e'  determinata
con la seguente formula: 
 
quota percentuale per l'operatore i-esimo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
LEGENDA: 
 
RL = Ricavi lordi di competenza  economica  dell'esercizio,  relativi
alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale  su  rete  fissa  e
mobile e di  uso  della  rete  telefonica  pubblica,  2)  servizi  di
selezione o preselezione del vettore, 3) servizi  di  collegamento  a
Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi  di  linee  affittate  al
dettaglio, 5) servizi  di  rivendita  di  capacita'  trasmissiva,  6)
servizi  di  interconnessione,  7)  servizi   di   affitto   circuiti
all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale; 
 
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti
dalle imprese incaricate del servizio  universale  per  la  fornitura
dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in
aree non remunerative; 
 
SI = Costi, di competenza  economica  dell'esercizio,  sostenuti  nei
confronti di altre imprese, tra quelle  di  cui  all'articolo  3  del
presente allegato, per servizi di interconnessione; 
 
AC = Costi, di competenza  economica  dell'esercizio,  sostenuti  nei
confronti di altre imprese, tra quelle  di  cui  all'articolo  3  del
presente allegato, per servizi di affitto circuiti; 
 
CT = Costi, di competenza  economica  dell'esercizio,  sostenuti  nei
confronti di altre imprese, tra quelle  di  cui  all'articolo  3  del
presente allegato, per acquisto di capacita' trasmissiva; 
 
RN = Costi, di competenza  economica  dell'esercizio,  sostenuti  nei
confronti di altre imprese, tra quelle  di  cui  all'articolo  3  del
presente allegato, per servizi di roaming nazionale; 
 
TV = Costi di  competenza  economica  dell'esercizio,  sostenuti  nei
confronti di altre imprese, tra quelle  di  cui  all'articolo  3  del
presente allegato, per servizi di telefonia vocale; 
 
CI = Costi di  competenza  economica  dell'esercizio,  sostenuti  nei
confronti di altre imprese, tra quelle  di  cui  all'articolo  3  del
presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.