(Allegato 7)
                                                           Allegato 7 
 
Allegato 14 Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti 
 
  1. Il  fabbricante  che  intende  immettere  un  fertilizzante  sul
mercato ai sensi  dell'Articolo  8  del  presente  decreto,  provvede
all'iscrizione della ditta produttrice nel Registro  dei  Fabbricanti
di fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al  portale
Mipaaf-Sian del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp. 
 
  2. Al fine di attivare detta  procedura,  il  rappresentante  della
ditta effettua l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
 
  Per l'iscrizione, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare: 
    • anagrafica del legale rappresentante; 
    • anagrafica della ditta produttrice di fertilizzanti; 
    • Codice Fiscale; 
    • indirizzo postale completo della sede legale; 
    • numero di telefono; 
    • indirizzo di posta elettronica; 
    • nominativo della persona di riferimento; 
    • siti di produzione, di confezionamento, di stoccaggio; 
    • categorie dei fertilizzanti, con riferimento  all'Allegato,  al
capitolo e al punto. 
 
  3.  Il  fabbricante  iscritto  al  "Registro  dei  Fabbricanti   di
fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni
occorse  (aggiornamento  dell'anagrafica  della  ditta,  del   legale
rappresentante,  dei  dati  di  contatto,  dei  siti  produttivi,  di
confezionamento, di stoccaggio, delle categorie  di  fertilizzanti  e
della cessazione dell'attivita' di fabbricane di fertilizzane), entro
30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente  sul  portale
di cui al punto 1. 
 
  4. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR  V  -
Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali,  del  Ministero
delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   provvede
all'emanazione del provvedimento di iscrizione e  alla  pubblicazione
del  "Registro  dei  Fabbricanti  di  fertilizzanti"  aggiornato  con
cadenza almeno trimestrale. 
 
  5. Ogni comunicazione  inerente  il  Registro  dei  Fabbricanti  di
fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo: 
    aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it