Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono
essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal ponte sul
torrente Cornappo (al confine col Comune di Nimis) si percorre in
direzione sud, via della Motta, fino all'intersezione con via
Principale. Da qui il confine gira verso est lungo via Principale
proseguendo poi su via Nuova, fino a raggiungere l'incrocio con via
Attimis. Imboccata tale strada si giunge fino all'inizio di via
Fontana Falcon ed in particolare all'intersezione con il Rio Falcone,
dove il confine vira verso destra prendendo il «percorso rurale di
collegamento» identificato dalla Carta dello sviluppo e del
territorio del Comune di Povoletto (tavola 2A) che porta fino
all'intersezione con la Strada Provinciale 17. Da qui si gira a
destra e si percorre in direzione nord la SP17 per 150 metri per poi
girare verso destra e proseguire lungo la strada interpoderale «Ex
polveriera» fino all'incrocio con il torrente Malina che funge da
confine scendendo a sud fino all'incontro con via Reclusane.
Percorrendo tale strada in direzione nord, si giunge poi fino al
confine con il Comune di Attimis, da li' si prosegue verso nord
utilizzando il confine amministrativo del Comune di Povoletto sino a
raggiungere il ponte sul torrente Cornappo (al confine col Comune di
Nimis).