(Sottozona Savorgnano-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la Viticoltura 
 
    La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini «Friuli»
Colli Orientali «Savorgnano» dovra' essere la seguente: 
      Friulano: 7,5 t/Ha; 
      Picolit: 4,0 t/Ha. 
    In  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  devono   essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi  di  cui  trattasi.  Oltre  detto  limite
decade il diritto per tutto il prodotto della denominazione  «Friuli»
Colli Orientali accompagnato dalla sottozona «Savorgnano». 
    L'eventuale supero di produzione  come  indicato  nel  precedente
paragrafo potra' essere riclassificato con la tipologia Bianco  della
D.O.C. «Friuli» Colli Orientali. 
    La vendemmia dovra' essere esclusivamente manuale ed il trasporto
esclusivamente di uva intera. 
    Terreni: argillosi, calcarei, tipici del terreno collinare  della
sottozona «Savorgnano» detto «Ponka». 
    Giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni
di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. 
    Esposizione: adatta ad  assicurare  un'idonea  maturazione  delle
uve, ma con l'esclusione del versante esposto a Nord. 
    Densita': non inferiore a 3.500 ceppi/ha per i nuovi impianti, le
forme d'allevamento devono essere quelle tradizionali della  zona  di
origine, capovolto, doppio capovolto o guyot. 
    Non e' consentito l'appassimento e nessun tipo di forzatura.