Art. 4.
Norme per la Viticoltura
La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini «Friuli»
Colli Orientali «Savorgnano» dovra' essere la seguente:
Friulano: 7,5 t/Ha;
Picolit: 4,0 t/Ha.
In annate favorevoli i quantitativi di uve devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite
decade il diritto per tutto il prodotto della denominazione «Friuli»
Colli Orientali accompagnato dalla sottozona «Savorgnano».
L'eventuale supero di produzione come indicato nel precedente
paragrafo potra' essere riclassificato con la tipologia Bianco della
D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.
La vendemmia dovra' essere esclusivamente manuale ed il trasporto
esclusivamente di uva intera.
Terreni: argillosi, calcarei, tipici del terreno collinare della
sottozona «Savorgnano» detto «Ponka».
Giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni
di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.
Esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve, ma con l'esclusione del versante esposto a Nord.
Densita': non inferiore a 3.500 ceppi/ha per i nuovi impianti, le
forme d'allevamento devono essere quelle tradizionali della zona di
origine, capovolto, doppio capovolto o guyot.
Non e' consentito l'appassimento e nessun tipo di forzatura.