(Sottozona Savorgnano-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Operazioni di vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E'  altresi'
consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo del
Comune di Povoletto e nei Comuni limitrofi ad esso (Nimis, Attimis  e
Faedis). 
    2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini
«Friuli»  Colli  Orientali  «Savorgnano»  un   titolo   alcolometrico
volumico naturale minimo dell'12,5% vol. La resa di trasformazione da
uva a vino non potra' essere superiore al 65%. 
    3. Il vino «Savorgnano» dovra' essere messo in commercio dopo  un
periodo di almeno diciotto mesi di affinamento in cantina a decorrere
dal primo novembre dell'anno di raccolta delle uve. 
    4. Il vitigno principale (Friulano) dovra' fermentare in botti di
legno della capacita' non superiore ai 10 Hl, il  vitigno  secondario
(Picolit) potra' essere assemblato in pre-fermentazione, nel caso  in
cui le maturita' coincidano (uvaggio), altrimenti  al  termine  della
fermentazione alcolica  (vinaggio).  L'affinamento  in  legno  dovra'
estendersi per un periodo di dodici  mesi  totali.  L'affinamento  in
legno  non  dovra'  avere  predominanza  organolettica   sulle   note
varietali dei vitigni. 
    5. Il restante periodo di sei mesi d'affinamento,  potra'  essere
effettuato  in  botti  di  acciaio/cemento  oppure  in  bottiglia   a
discrezione del produttore. 
    6. Non sono consentite le macerazioni del mosto sulle bucce. 
    7. Non potra' essere effettuato alcun tipo di aumento del  titolo
alcolometrico volumico naturale delle uve.