Art. 5.
Operazioni di vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei
vini «Friuli Colli Orientali» «Savorgnano» devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
consentita la vinificazione nell'intero territorio amministrativo del
Comune di Povoletto e nei Comuni limitrofi ad esso (Nimis, Attimis e
Faedis).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo dell'12,5% vol. La resa di trasformazione da
uva a vino non potra' essere superiore al 65%.
3. Il vino «Savorgnano» dovra' essere messo in commercio dopo un
periodo di almeno diciotto mesi di affinamento in cantina a decorrere
dal primo novembre dell'anno di raccolta delle uve.
4. Il vitigno principale (Friulano) dovra' fermentare in botti di
legno della capacita' non superiore ai 10 Hl, il vitigno secondario
(Picolit) potra' essere assemblato in pre-fermentazione, nel caso in
cui le maturita' coincidano (uvaggio), altrimenti al termine della
fermentazione alcolica (vinaggio). L'affinamento in legno dovra'
estendersi per un periodo di dodici mesi totali. L'affinamento in
legno non dovra' avere predominanza organolettica sulle note
varietali dei vitigni.
5. Il restante periodo di sei mesi d'affinamento, potra' essere
effettuato in botti di acciaio/cemento oppure in bottiglia a
discrezione del produttore.
6. Non sono consentite le macerazioni del mosto sulle bucce.
7. Non potra' essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale delle uve.