(Sottozona Savorgnano-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
    1.  I  vini  «Friuli»  Colli   Orientali   «Savorgnano»   possono
utilizzare  come  specificazione  aggiuntiva  la  menzione  «Riserva»
allorche' vengano sottoposti ad  un  periodo  di  invecchiamento  non
inferiore a tre anni, calcolati a decorrere  dal  primo  di  novembre
dell'annata di produzione delle uve. 
    2. L'indicazione in etichetta della sottozona  «Savorgnano»  deve
essere posta in posizione immediatamente sottostante  all'indicazione
della  sigla  D.O.C.  (denominazione   di   origine   controllata   o
denominazione di origine protetta) ed in caratteri non  superiori  in
dimensioni a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Friuli»
Colli Orientali. 
    3. La tappatura consentita  e'  esclusivamente  in  sughero  raso
bocca.