Art. 7.
Etichettatura e confezionamento
1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Savorgnano» possono
utilizzare come specificazione aggiuntiva la menzione «Riserva»
allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non
inferiore a tre anni, calcolati a decorrere dal primo di novembre
dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione in etichetta della sottozona «Savorgnano» deve
essere posta in posizione immediatamente sottostante all'indicazione
della sigla D.O.C. (denominazione di origine controllata o
denominazione di origine protetta) ed in caratteri non superiori in
dimensioni a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Friuli»
Colli Orientali.
3. La tappatura consentita e' esclusivamente in sughero raso
bocca.