(Allegato VIII)
                            Allegato VIII 
 
Determinazione dei criteri e  delle  modalita'  per  il  conferimento
della  qualifica  di  sorgente  di  tipo   riconosciuto,   ai   sensi
dell'articolo 26 dei presente decreto. 
 
  1. Disposizioni generali 
  1.1. Ai fini del presente allegato si intende per sorgente sia: 
  a)  un  dispositivo  o   un'apparecchiatura   o   un   insieme   di
apparecchiature o dispositivi, aventi la  stessa  funzione,  prodotti
dallo  stesso  fabbricante  e  contenenti  una  o  piu'  sorgenti  di
radiazioni, i quali siano conformi ad un determinato progetto o 
prototipo, oppure 
  b) insiemi di  apparecchiature  o  dispositivi,  aventi  la  stessa
funzione, prodotti dallo stesso fabbricante e contenenti una  o  piu'
sorgenti di radiazioni  diverse  per  ogni  insieme,  i  quali  siano
conformi a determinati progetti o prototipi (tipo di sorgente), a cui
sia stata conferita la qualifica di sorgenti di tipo  riconosciuto  o
per cui sia stato chiesto il conferimento di detta qualifica. 
  1.2.  Il  conferimento  della  qualifica  di   sorgente   di   tipo
riconosciuto e' subordinato alla dimostrazione che  la  sorgente,  in
relazione  all'uso  specifico  cui  e'  destinata,  sia   rispondente
congiuntamente: 
  a) ai principi generali del sistema di  protezione  radiologica  di
cui all'articolo 2 del presente decreto; 
  b) alla normativa tecnica nazionale, internazionale o  estera,  con
riferimento al paese  di  provenienza  della  sorgente,  che  risulti
applicabile. 
  1.3. Per le pratiche comportanti la detenzione esclusivamente delle
sorgenti di tipo riconosciuto di cui al  punto  1.1  l'esonero  dalla
comunicazione di cui all'articolo 22 comma 1 del presente decreto, e'
concedibile  se  la  sorgente  soddisfa  congiuntamente  le  seguenti
condizioni: 
  a) in condizioni di utilizzo normale non comporti, ad una  distanza
di  0,1  m  da  un  punto  qualsiasi  della  superficie  accessibile,
un'intensita' di dose superiore a 1 µSv/h; 
  b) la produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo 
solido non sia superiore di 10(elevato)4 al secondo 
  c) se la sorgente contiene materie radioattive 
  1 le materie siano sotto forma di sorgenti radioattive sigillate  o
comunque stabilmente incorporate in materiali solidi; 
  2 siano  state  offerte  adeguate  garanzie  per  il  ritiro  della
sorgente al termine della durata di funzionamento prevista. 
  1.4. Gli esoneri dall'obbligo di sorveglianza fisica di cui ai Capi
VIII e IX, dall'obbligo di registrazione di  cui  all'articolo  22  e
dall'obbligo di nullaosta di cui all'articolo 27 del presente decreto
sono concedibili solo nei casi in cui puo'  disporsi,  ai  sensi  del
punto 1.3 l'esonero dalla comunicazione; 
  1.5. Non puo' essere oggetto di esenzione l'obbligo di  informativa
di cui all'art. 19 del presente decreto. 
  1.6. La qualifica di sorgente  di  tipo  riconosciuto  puo'  essere
conferita anche nel caso in cui non vengano concessi esoneri  di  cui
ai punti 1.3 e 1.4. 
  1.7. La concessione degli esoneri di cui ai punti  da  1.3  e  1.4.
deve essere valutata  confrontando,  ai  sensi  dell'articolo  2  del
presente decreto i vantaggi della concessione stessa sotto il profilo
dello  snellimento  delle  procedure  amministrative  ed   i   rischi
derivanti dalla sorgente di tipo riconosciuto. 
 
  2. Procedura per il rilascio della qualifica 
  2.1. La qualifica di sorgente di tipo riconosciuto viene  conferita
con decreto del Ministro della sanita' , di concerto con  i  Ministri
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  della  sanita',
dell'ambiente, dell'interno e del lavoro e della previdenza  sociale,
sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore per la sicurezza  sul  lavoro  e
l'Istituto superiore di sanita'. 
  2.2. La domanda per ottenere il  conferimento  della  qualifica  di
sorgente di tipo riconosciuto,  sottoscritta  dal  richiedente,  deve
essere inoltrata al Ministero della sanita'. Copia  della  domanda  e
della documentazione tecnica di cui ai punti 2.4 e 2.5 devono  essere
contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni  ed
agli organismi tecnici di cui al punto 2.1. 
  2.3.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 
  2.4. La domanda di cui al punto  2.2  deve  contenere,  per  quanto
applicabili, i dati e gli elementi seguenti: 
  a) Generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora
si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione  o  la
ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
  a) le eventuali esenzioni da taluni degli obblighi di  sorveglianza
fisica, di registrazione, di notifica e di autorizzazione di  cui  si
intenda fruire. 
  b) tipo di impiego previsto per  la  sorgente;  va  in  particolare
specificato se la sorgente e' destinata  ad  essere  diffusa  tra  le
persone del pubblico; va altresi' specificato se la sorgente  assolva
a funzioni di prevenzione di danni alle persone o alle cose; 
  c) indicazione della vita operativa prevista; in particolare  vanno
specificati il tempo medio di funzionamento esente da guasti  nonche'
le previsioni in ordine alle necessita',  modalita'  e  frequenza  di
manutenzione; 
  d) indicazione del numero di sorgenti che si prevede  di  immettere
sul mercato in ragione d'anno; se  la  sorgente  e'  destinata  anche
all'esportazione va specificato il numero di sorgenti che si  prevede
di immettere sul mercato Italiano in ragione d'anno; 
  e) nel caso in cui la  sorgente  sia  costituita  da  una  macchina
radiogena, tipo ed eventualmente spettro energetico delle  radiazioni
prodotte, energia  e  corrente  massime,  intensita'  di  fluenza  di
energia e di dose; 
  f)  nel  caso  in  cui  la  sorgente  sia  costituita  da   materie
radioattive, tipo, attivita' e concentrazione delle stesse alla  data
prevista per l'immissione sul mercato, forma  fisica  e  composizione
chimica per singolo radionuclide; 
  g) esposizione delle ragioni tecniche  per  cui  si  ritiene  utile
impiegare sorgenti di radiazioni; 
  h)  dimostrazione  che  la  sorgente  di  radiazioni  assolve  alla
funzione per cui e' stata scelta; 
  i) motivazione della scelta di usare  sorgenti  di  radiazioni  per
confronto con altri dispositivi o apparecchiature di analogo tipo  di
impiego che ne siano prive; 
  j) destinazione prevista per le  sorgenti  al  termine  della  vita
operativa ed in caso di guasto o danno non  riparabili;  deve  essere
specificato se sono previsti accordi contrattuali  per  il  ritiro  o
riciclo delle sorgenti; 2.5. La domanda di  cui  al  punto  2.2  deve
essere   corredata,   per   quanto   applicabile,   della    seguente
documentazione  firmata,  per  la  parte   di   propria   competenza,
dall'esperto qualificato, volta a dimostrare il rispetto dei principi
di cui all'articolo 2 del presente decreto: 
  a) descrizione della sorgente corredata dai disegni, grafici e dati
tecnici necessari a illustrarne il funzionamento ed  a  valutarne  le
caratteristiche tecniche, sotto il  profilo  della  protezione  dalle
radiazioni; 
  b)  modalita'  di  schermatura  e  di  contenimento  delle  materie
radioattive in condizioni normali e in condizioni di guasto, di danno
o di incidente; possibilita' di accesso alle materie  radioattive  in
condizioni normali e in condizioni di  manutenzione,  di  guasto,  di
danno o di incidente; 
  c) normativa tecnica cui e' rispondente  la  sorgente  per  cui  si
chiede il conferimento della qualifica; 
  d) specificazione e risultati delle prove a cui e' stato sottoposto
uno o piu' esemplari della sorgente  allo  scopo  di  dimostrarne  il
comportamento in condizioni normali, di guasto, di  danno  e  di  uso
anomalo; 
  e) motivazione della scelta di usare le sorgenti di  radiazioni  da
cui e' costituita la sorgente di tipo. riconosciuto per confronto con
altre materie radioattive, sotto il profilo del tempo di dimezzamento
radioattivo, delle caratteristiche radiologiche,  dell'energia  delle
radiazioni  emesse,  di  intensita'  di  fluenza  di  energia  e   di
intensita' di dose; 
  f) modalita' di impiego, di installazione e di manutenzione; 
  g) analisi degli eventi anomali, con riferimento all'uso improprio,
o a danni o a guasti o a incidenti; 
  h) valutazione  delle  dosi  attese  nel  corso  della  produzione,
trasporto,  diffusione  sul  mercato  ed  utilizzazione;  per  quanto
concerne l'utilizzazione devono essere oggetto di valutazione le dosi
derivanti da funzionamento normale, eventuale  smaltimento,  riciclo,
ritiro, manutenzione, uso improprio, danno, guasto o incidente; 
  i) sistema qualita' che si intende adottare al fine di garantire la
rispondenza della singola sorgente al progetto  o  al  prototipo;  j)
contenuto  dell'informativa  di  cui  all'articolo  19  del   decreto
presente decreto. 
  2.4. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.2
trasmettono il proprio parere al Ministero della sanita'. 
  2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di cui alla legge  241190  il  Ministero  della
sanita' comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in  caso
positivo provvede al rilascio del provvedimento di conferimento della
qualifica. 
  2.8. Nel provvedimento di conferimento della qualifica di  sorgenti
di tipo riconosciuto: 
  a) sono indicati gli eventuali esoneri da taluni degli obblighi  di
sorveglianza fisica, di registrazione, di notifica e di 
autorizzazione di cui al presente decreto 
  b) viene inserito  l'obbligo  di  inoltrare,  ogni  sette  anni,  a
decorrere dalla data del conferimento della  qualifica  al  Ministero
della sanita' ed  alle  amministrazioni  ed  agli  organismi  tecnici
consultati  ai  sensi  dei   punto   2.1   una   relazione   tecnica,
eventualmente  sottoscritta  per  la  parte  di  propria   competenza
dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza  fisica  della
protezione  ai  sensi  dell'articolo   77   dei   presente   decreto,
contenente: 
  1 l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica
a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 2.4 e 2.5; 
  2 i dati e gli elementi relativi alle quantita'  di  radioattivita'
connesse con la diffusione sul mercato delle sorgenti ed alle 
esposizioni risultanti 
  2.9.  Il  provvedimento  di  conferimento  della  qualifica   viene
modificato, e se del caso, revocato, in accordo alle disposizioni  di
cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero della sanita' da 
parte 
  a) del titolare del provvedimento  nel  caso  di  variazioni  nelle
caratteristiche delle sorgenti che comportino  modifiche  all'oggetto
del provvedimento e comunque  nelle  prescrizioni  tecniche  in  esso
presenti; 
  b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al  punto
2.2, ove ritenuto necessario, sulla base  di  quanto  indicato  nella
relazione tecnica di cui al  punto  2.81),  tenuto  conto  anche  del
progresso scientifico e tecnologico,. 
  c) degli organi di vigilanza; 
  2.10. L'istanza di modifica di cui  al  punto  2.9.a)  deve  essere
inoltrata, coni dati egli elementi di cui ai punti 2.2  e  2,  3  che
risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi 
tecnici di cui al punto 2.1 
  2.11. Il titolare del provvedimento deve preventivamente comunicare
all'amministrazione  procedente  ed  alle  Amministrazioni  ed   agli
organismi tecnici di cui al punto 2.1  variazioni  nello  svolgimento
dell'attivita', rispetto a  quanto  risultante  dalla  documentazione
tecnica di cui ai punti 2.2  e  2.3,  che  non  comportino  modifiche
all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni  tecniche
in esso presenti. 
  2.12. Le variazioni comunicate  possono  essere  adottate  qualora,
entro novanta giorni dalla comunicazione una delle Amministrazioni  o
degli organismi tecnici di cui al punto 2.1 non abbia  comunicato  al
titolare del provvedimento ed al Ministero della sanita' la richiesta
di modica del provvedimento ai sensi dei punto 2.9 lettera b). 
  2.13.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici   consultati
trasmettono al Ministero della sanita' il proprio parere sull'istanza
di modifica. 
  2.8. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di cui alla legge  241/90  il  Ministero  della
sanita' comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in  caso
positivo provvede alla modifica  del  provvedimento  di  conferimento
della qualifica. 
  2.17. L'intendimento di cessare  la  produzione,  l'importazione  o
l'esportazione delle sorgenti di cui al punto  1.1  o  di  rinunciare
alla  qualifica  di  sorgente  di  tipo  riconosciuto   deve   essere
comunicato al Ministero della sanita' che provvede alla revoca  della
qualifica. 
 
  3. Efficacia della qualifica 
  3.1. Ai fini delle disposizioni di cui  all'art.  26  del  presente
decreto, ha efficacia in Italia, nei limiti e con  le  condizioni  di
cui all'atto di riconoscimento, la  qualifica  di  sorgente  di  tipo
riconosciuto conferita dall'Autorita' competente: 
  a) di uno Stato Membro dell'Unione Europea, 
  b)  di  un  paese  terzo  con  cui  esistano   accordi   di   mutuo
riconoscimento con lo Stato italiano. 
  3.2. La certificazione della qualifica di cui  al  punto  3.1  deve
essere comunicata alle Amministrazioni di  cui  al  punto  2.1  prima
della immissione sul mercato e comunque della diffusione sul 
territorio della Repubblica 
  3.3. Nel caso di materie radioattive, prima  della  immissione  sul
mercato e comunque della diffusione sul territorio della  Repubblica,
delle sorgenti di cui al punto 3.1, l'importatore o il venditore deve
altresi' comunicare alle Amministrazioni di cui al punto 2.1,  se  vi
siano impegni di ritiro, eventualmente mediante accordi  contrattuali
con terzi, delle sorgenti di tipo riconosciuto al termine della  vita
operativa di esse e quali siano le relative  garanzie  finanziarie  o
contrattuali. 
  3.4. L'esonero, per  le  sorgenti,  da  taluni  degli  obblighi  di
sorveglianza  fisica,  di  comunicazione,  di  registrazione   e   di
autorizzazione deve essere richiesta, dall'importatore o dal 
venditore, secondo la procedura di cui al paragrafo 2