(Allegato VIII)
                                                        ALLEGATO VIII 
                                                        (articolo 11) 
 
 
                     Garanzia di qualita' totale 
 
  1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta  e  dichiara  che  le
macchine o attrezzature  in  questione  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella
Comunita', appone su ciascun  prodotto  la  marcatura  CE,  corredata
delle informazioni di cui all'articolo 9 e  redige  per  iscritto  la
dichiarazione CE di conformita' prescritta all'articolo 8. 
 
  2. Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, la verifica finale e  le  prove  del
prodotto secondo quanto specificato al punto  3  ed  e'  assoggettato
alla sorveglianza di cui al punto 4. 
 
  3. Sistema di qualita'. 
  3.1. Il fabbricante presenta una domanda  di  valutazione  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo designato di sua scelta. 
  La domanda contiene: 
  - tutte le  opportune  informazioni  sulla  categoria  di  prodotti
prevista, compresa la documentazione tecnica su tutte le  macchine  o
attrezzature gia' in fase di progettazione o produzione,  che  devono
contenere le seguenti informazioni minime: 
  = nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario  stabilito
nella Comunita'; 
  = descrizione della macchina o attrezzatura; 
  = marca; 
  = denominazione commerciale; 
  = tipo, serie e numeri di identificazione; 
  =  dati  tecnici  necessari  ai  fini  dell'identificazione   della
macchina o attrezzatura e della  definizione  dell'emissione  sonora,
inclusi, se del  caso,  disegni  schematici  e  altre  descrizioni  o
spiegazioni necessarie alla loro comprensione; 
  = rinvio al presente decreto; 
  = la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore  effettuate  ai
sensi del presente decreto; 
  = strumenti tecnici applicati e risultati della  valutazione  delle
incertezze dovute alla variabilita' in produzione  e  loro  relazione
con il livello di potenza sonora garantito; 
  = una copia della dichiarazione CE di conformita'; 
  - la documentazione relativa al sistema di qualita'. 
  3.2. Il sistema di  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  del
prodotto ai pertinenti requisiti delle direttive che si applicano nei
suoi confronti. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forme di misure scritte, procedure  e  istruzioni.  La
documentazione  relativa  al  sistema  di   qualita'   consente   una
comprensione univoca delle misure e delle  procedure  in  materia  di
qualita', come i programmi,  gli  schemi,  i  manuali  e  i  rapporti
riguardanti la qualita'. 
  3.3.  Detta  documentazione  contiene  in  particolare  un'adeguata
descrizione: 
  - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo  in  materia  di
qualita' di progettazione e di qualita' dei prodotti; 
  - della documentazione tecnica da redigere  per  ciascun  prodotto,
che contenga le informazioni minime di  cui  al  punto  3.1.  per  la
documentazione tecnica ivi menzionata, 
  - delle tecniche di controllo e di  verifica  della  progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici  che  verranno  applicati
all'atto della progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria
di macchina o attrezzature in questione; 
  - delle corrispondenti  tecniche  di  fabbricazione,  di  controllo
della qualita' e di garanzia della qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che si intende applicare; 
  - dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante
e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con  cui  si
intende effettuarli; 
  - dei dossier riguardanti la qualita', come i rapporti ispettivi  e
i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche  del
personale in causa, ecc.; 
  - dei mezzi che consentono di  verificare  se  si  e'  ottenuta  la
qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se  il
sistema di qualita' funziona efficacemente. 
  L'organismo designato valuta il sistema di qualita' per determinare
se soddisfa i  requisiti  di  cui  al  punto  3.2.  Esso  presume  la
conformita' a tali requisiti nei confronti dei  sistemi  di  qualita'
che soddisfano la norma UNI EN ISO 9001. 
  Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere
acquisito esperienza in materia di valutazione della tecnologia delle
macchine o attrezzature in questione.  La  procedura  di  valutazione
comprende una visita ai locali del fabbricante. 
  La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica  contiene
le conclusioni del controllo e la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
  3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi  derivanti
dal sistema di qualita' approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace. 
  Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'  tiene
informato l'organismo  designato  che  ha  approvato  il  sistema  di
qualita' sugli adeguamenti che intende apportare al sistema. 
  L'organismo designato valuta le modifiche proposte e decide  se  il
sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se e' necessaria una nuova valutazione. 
  L'organismo designato comunica la sua decisione al fabbricante.  La
notifica  contiene  le  conclusioni  dell'esame  e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo designato. 
  4.1. Scopo della sorveglianza CE e' accertarsi che  il  fabbricante
soddisfi debitamente gli obblighi derivanti dal sistema  di  qualita'
approvato. 
  4.2. Il fabbricante consente all'organismo designato di accedere  a
fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione,  ispezione,
prova e deposito e deve fornire tutte le necessarie informazioni,  in
particolare: 
  - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
  -  i  dossier  riguardanti  la  qualita'  previsti  dalla   sezione
«Progettazione» del sistema di qualita', come i risultati di analisi,
calcoli, prove, ecc.; 
  -  i  dossier  riguardanti  la  qualita'  previsti  dalla   sezione
«Fabbricazione» del sistema di qualita', come i rapporti ispettivi  e
i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche  del
personale in causa, ecc. 
  4.3. L'organismo designato svolge periodicamente  verifiche  intese
ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi  il  sistema  di
qualita' e fornisce al  fabbricante  una  relazione  sulle  verifiche
effettuate. 
  4.4. Inoltre, l'organismo designato puo'  effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il  corretto
funzionamento del sistema di qualita'. L'organismo designato fornisce
al fabbricante una relazione sulla visita e, se  sono  svolte  prove,
una relazione sulle stesse. 
 
  5. Il fabbricante, per un periodo di almeno dieci anni a  decorrere
dall'ultima data di  fabbricazione  della  macchina  o  attrezzatura,
tiene a disposizione delle autorita' degli Stati membri: 
  - la documentazione di cui al punto  3.1.,  secondo  trattino,  del
presente allegato; 
  - gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso; 
  - le decisioni e i rapporti dell'organismo accreditato  di  cui  al
punto 3.4, ultimo capoverso e ai punti 4.3. e 4.4. 
 
  6. Ogni organismo-designato comunica agli altri organismi designati
le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di  sistemi  di
qualita' rilasciate o revocate.