(all. 8 - art. 1)
                            ALLEGATO VIII

                        VEICOLI DI FINE SERIE

   Il numero massimo di veicoli messi in circolazione in ciascuno
Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 16,
comma 2, e' limitato  a una delle seguenti possibilita', a scelta
dello Stato membro:

a) il numero massimo di veicoli di uno o piu' tipi non deve superare
   il 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in
   circolazione  in  questo  Stato  membro  nel  corso  dell'anno
   precedente.  Se  il 10 % corrisponde a meno di 100 veicoli, lo
   Stato  membro  puo' autorizzare la messa in circolazione di un
   massimo di 100 veicoli; oppure

b) il numero di veicoli di un dato tipo e' limitato ai veicoli per i
   quali un certificato di conformita' valido sia stato rilasciato il
   giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, e che
   sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio,
   ma che successivamente ha perso la sua validita' a causa
   dell'entrata in vigore di una direttiva particolare.

   Una menzione speciale deve figurare sul certificato di confor-
mita' dei veicoli messi in circolazione seguendo questa procedura.