ALLEGATO VIII VEICOLI DI FINE SERIE Il numero massimo di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, comma 2, e' limitato a una delle seguenti possibilita', a scelta dello Stato membro: a) il numero massimo di veicoli di uno o piu' tipi non deve superare il 10 % dei veicoli dell'insieme dei tipi interessati messi in circolazione in questo Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se il 10 % corrisponde a meno di 100 veicoli, lo Stato membro puo' autorizzare la messa in circolazione di un massimo di 100 veicoli; oppure b) il numero di veicoli di un dato tipo e' limitato ai veicoli per i quali un certificato di conformita' valido sia stato rilasciato il giorno della fabbricazione o successivamente a tale data, e che sia rimasto valido per almeno tre mesi dopo la data di rilascio, ma che successivamente ha perso la sua validita' a causa dell'entrata in vigore di una direttiva particolare. Una menzione speciale deve figurare sul certificato di confor- mita' dei veicoli messi in circolazione seguendo questa procedura.