(all. 8 - art. 1)
                               Art. 5.
  1.  Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale
debbono essere predisposti gli studi di  impatto  ambientale  di  cui
all'art.  4,  nonche'  i  criteri per formulare il giudizio finale di
compatibilita' ambientale di cui all'art. 8.