Art. 8. S e t t o r i Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a 4.000 devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a 20.000 spettatori per impianto all'aperto e a 4.000 per quelli al chiuso. Per gli impianti all'aperto deve essere previsto, in occasione di manifestazioni calcistiche, almeno un settore opportunamente dimensionato, destinato ai tifosi della squadra ospite. Ogni settore deve avere servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica conforme al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e deve essere separato da quello adiacente con setti di materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,20 m in grado di sopportare una spinta orizzontale non inferiore a 80 Kg/m applicata a 2,20 m; e' consentita la comunicazione tra i settori attraverso vani provvisti di porte realizzate con materiali non combustibili. Per i predetti impianti all'aperto la zona spettatori deve essere separata dalla zona attivita' sportive con fossato, di almeno 2,50 m di profondita' e di larghezza, ovvero con setti realizzati come previsto al comma precedente. La separazione suddetta deve avere almeno due varchi per ogni settore muniti di serramenti che in caso di necessita' possano essere aperti su disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza verso la zona attivita' sportive. Ogni varco deve avere larghezza minima di 2,40 m. In presenza di fossati potranno essere previste soluzioni tecniche che comportano l'impiego di meccanismi di semplice funzionamento atti a consentire il superamento dei fossati stessi solo in caso di necessita'.