(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 1)
                             ALLEGATO G 
ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON 
   AMBULABILI. 
                               Art. 1. 
                       Prestazioni domiciliari 
  1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art.  26,  comma
1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del  non
ambulabile,   la   presenza   effettiva   periodica   settimanale   o
quindicinale  o  mensile  del  medico  in  relazione  alle  eventuali
esigenze del paziente per: 
   monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; 
   controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto  ambientale  e
suggerimenti allo stesso e ai familiari; 
   indicazione al  personale  infermieristico  per  la  effettuazione
delle terapie, da annotare sul diario clinico; 
   indicazioni ai familiari, o al  personale  addetto  all'assistenza
diurna, con  riguardo  alle  peculiarita'  fisiche  e  psichiche  del
singolo paziente; 
   indicazioni circa il  trattamento  dietetico,  da  annotare  sulla
scheda degli accessi fornita dalla U.S.L.; 
   collaborazione con il personale dei servizi sociali  della  Unita'
sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti  con  la
famiglia e con l'ambiente esterno; 
   predisposizione  e  attivazione  di  "programmi  individuali"  con
carattere  di  prevenzione  o  di  riabilitazione  e  loro   verifica
periodica; 
   attivazione degli interventi riabilitativi; 
   tenuta al domicilio di un'apposita scheda  degli  accessi  fornita
dalla U.S.L. sulla quale sono annotate  le  eventuali  considerazioni
cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le  richieste  di
visite  specialistiche,  le  prestazioni   di   particolare   impegno
professionale,  le   indicazioni   del   consulente   specialista   e
quant'altro ritenuto utile e opportuno.