ALLEGATO G
ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON
AMBULABILI.
Art. 1.
Prestazioni domiciliari
1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 26, comma
1, lettera a), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non
ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o
quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali
esigenze del paziente per:
monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e
suggerimenti allo stesso e ai familiari;
indicazione al personale infermieristico per la effettuazione
delle terapie, da annotare sul diario clinico;
indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza
diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del
singolo paziente;
indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla
scheda degli accessi fornita dalla U.S.L.;
collaborazione con il personale dei servizi sociali della Unita'
sanitaria locale per le necessita' del soggetto nei rapporti con la
famiglia e con l'ambiente esterno;
predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con
carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica
periodica;
attivazione degli interventi riabilitativi;
tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita
dalla U.S.L. sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni
cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di
visite specialistiche, le prestazioni di particolare impegno
professionale, le indicazioni del consulente specialista e
quant'altro ritenuto utile e opportuno.