Art. 3.
Procedure per l'attivazione dell'assistenza
1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare
puo' essere effettuata dal medico di scelta, dai competenti servizi
sanitari e sociali o dalle famiglie.
2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la
proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni caso,
dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi.
3. Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali
(di massima) di tipo sanitario nonche' le necessita' di eventuali
supporti di personale.
4. Al fine di fornire al medico della U.S.L. la possibilita' di
concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, e'
necessario che dalla richiesta del medico di famiglia emerga con
chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale
indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso
del paziente allo studio del medico.
5. L'esame del programma da parte del medico della U.S.L. deve
avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata secondo le
modalita' di cui sopra al Distretto competente per territorio
riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro
entro il termine dianzi indicato il programma, salvi eventuali
successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.