(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 3)
                               Art. 3. 
             Procedure per l'attivazione dell'assistenza 
  1. La segnalazione del caso abbisognevole di assistenza domiciliare
puo' essere effettuata dal medico di scelta, dai  competenti  servizi
sanitari e sociali o dalle famiglie. 
  2. Fermo restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la
proposta motivata di intervento deve essere formulata, in ogni  caso,
dal medico di scelta con precisazione del numero degli accessi. 
  3. Nella stessa saranno indicate anche  le  esigenze  assistenziali
(di massima) di tipo sanitario nonche'  le  necessita'  di  eventuali
supporti di personale. 
  4. Al fine di fornire al medico della  U.S.L.  la  possibilita'  di
concordare sollecitamente il  programma  assistenziale  proposto,  e'
necessario che dalla richiesta del  medico  di  famiglia  emerga  con
chiarezza,  oltre  la  diagnosi  motivata,   ogni   altra   eventuale
indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso
del paziente allo studio del medico. 
  5. L'esame del programma da parte  del  medico  della  U.S.L.  deve
avvenire entro 15 giorni dalla  segnalazione  effettuata  secondo  le
modalita'  di  cui  sopra  al  Distretto  competente  per  territorio
riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato  riscontro
entro il  termine  dianzi  indicato  il  programma,  salvi  eventuali
successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.