(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Rapporti con il distretto 
  1. In relazione alle condizioni di salute di  ogni  soggetto  e  ai
conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli
interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed  il  medico
responsabile  a   livello   distrettuale   dell'attivita'   sanitaria
concordano: 
     a) la durata con relativa decorrenza del periodo  di  erogazione
dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che  comunque  non
puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga); 
    b) la cadenza settimanale o quindicinale o mensile degli  accessi
del medico di medicina generale al domicilio,  che  puo'  variare  in
relazione alla diversa intensita'  dell'intervento  come  determinata
dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto; 
c)  i  momenti  di  verifica  comune  all'interno  del   periodo   di
attivazione al fine della migliore personalizzazione  dell'intervento
in relazione alle ulteriori  prestazioni  infermieristiche,  sociali,
specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.