Art. 4.
Rapporti con il distretto
1. In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai
conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli
interventi domiciliari, il medico di medicina generale ed il medico
responsabile a livello distrettuale dell'attivita' sanitaria
concordano:
a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione
dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non
puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga);
b) la cadenza settimanale o quindicinale o mensile degli accessi
del medico di medicina generale al domicilio, che puo' variare in
relazione alla diversa intensita' dell'intervento come determinata
dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di
attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento
in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali,
specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.