(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 5)
                               Art. 5. 
                          Compenso economico 
  1. Al medico di medicina generale oltre  all'ordinario  trattamento
economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura  di
regola ammontante a L. 30.000 per accesso. 
  2. Gli accessi devono  essere  effettivi  e  devono  rispettare  le
cadenze previste dal programma concordato. 
  3.  Il  trattamento  economico  cessa  immediatamente  in  caso  di
ricovero in strutture sanitarie o sociali,  per  cambio  del  medico,
cambio di  residenza  e  il  venir  meno  delle  condizioni  cliniche
inizialmente valutate.