Art. 5.
Compenso economico
1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento
economico e' corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di
regola ammontante a L. 30.000 per accesso.
2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le
cadenze previste dal programma concordato.
3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di
ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico,
cambio di residenza e il venir meno delle condizioni cliniche
inizialmente valutate.