(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza-art. 6)
                               Art. 6. 
                        Modalita' di pagamento 
  1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto,
entro il giorno 10 del mese  successivo  a  quello  di  effettuazione
della prestazione, tramite apposito  riepilogo,  il  cognome  e  nome
dell'assistito e il  numero  degli  accessi  effettivamente  avvenuti
sulla base di quanto concordato. 
  2. Il numero  degli  accessi  segnalati  dal  medico  deve  trovare
riscontro nella quantita' degli accessi  annotati  dal  medico  sulla
scheda degli accessi presso il domicilio del paziente. 
  3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli
accessi. 
  4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese  successivo  alla
effettuazione della prestazione, che deve sempre  essere  documentato
alla U.S.L. nei tempi previsti.