Art. 6.
Modalita' di pagamento
1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto,
entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione
della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome
dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti
sulla base di quanto concordato.
2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare
riscontro nella quantita' degli accessi annotati dal medico sulla
scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli
accessi.
4. La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla
effettuazione della prestazione, che deve sempre essere documentato
alla U.S.L. nei tempi previsti.