(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque  distribuisce
per   il   consumo   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Genazzano" vini che non rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti
stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA