(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Cannonau  di
Sardegna"   ai   fini   dell'immissione  al  consumo  debbono  essere
confezionati in recipienti di vetro di capacita' non superiore a  1,5
litri.
   I  contenitori  di  capacita'  non  superiore  a 0,5 litri possono
essere chiusi con tappatura a vite,  mentre  per  le  sole  capacita'
superiori   ammesse   di   0,750   litri  e  1,5  litri  e'  prevista
esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.