Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Cannonau di Sardegna" ai fini dell'immissione al consumo debbono essere confezionati in recipienti di vetro di capacita' non superiore a 1,5 litri. I contenitori di capacita' non superiore a 0,5 litri possono essere chiusi con tappatura a vite, mentre per le sole capacita' superiori ammesse di 0,750 litri e 1,5 litri e' prevista esclusivamente la chiusura con tappo di sughero.