(all. 8 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
"del Vastese" o "Histonium" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La  indicazione  geografica  tipica  "del  Vastese" o "Histonium",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  e'  riservata  ai  mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "del Vastese"  o  "Histonium"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "del  Vastese"  o
"Histonium" bianchi, rossi e rosati devono  essere  ottenuti  da  uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'
vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia Chieti.
   La  indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium", con
la specificazione di uno  dei  seguenti  vitigni:  Barbera,  Cabernet
franc,   Cabernet   Sauvignon,  Chardonnay,  Cococciola,  Falanghina,
Garganega, Moscato b., Pecorino, Pinot bianco, Pinot  nero,  Riesling
italico,  Sangiovese, Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti da uve
a bacca di colore corrispondente  provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
Chieti fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica "del  Vastese"  o
"Histonium"   comprende   l'area   collinare  dell'intero  territorio
amministrativo dei comuni Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio,
Cupello,  Fresagrandinaria,  Furci  Gissi,  Lentella,  Monteodorisio,
Palmoli,   Polutri,  San  Salvo,  Scerni,  Vasto,  Villalfonsina,  in
provincia Chieti.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
quelle tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica  "del  Vastese"  o  "Histonium"
bianco,  rosso  e  rosato  a tonnellate 22, per i vini ad indicazione
geografica tipica "del Vastese" o "Histonium", con la  specificazione
del vitigno, a tonnellate 18.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "del Vastese" o "Histonium", devono  assicurare  ai
vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I   vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "del  Vastese"  o
"Histonium"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  avere  i
seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    "del  Vastese"  o  "Histonium"  bianco:  10%,  con riferimento al
vitigno 10,5%;
    "del Vastese" o "Histonium"  rosso:  10,5%,  con  riferimento  al
vitigno 11%;
    "del  Vastese"  o  "Histonium"  rosato: 10,5%, con riferimento al
vitigno 11%;
    "del Vastese" o "Histonium" novello: 11%;
    "del  Vastese"  o  "Histonium"  passito:   secondo   la   vigente
normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "del Vastese" o "Histonium" puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da  uve  prodotte
da  vigneti,  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.