ALLEGATO VIII
DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI PER DESTINAZIONI PARTICOLARI
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'
redige per i dispositivi su misura o per i dispositivi destinati
ad indagini cliniche una dichiarazione che contiene gli elementi
elencati al punto 2.
2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura:
- i dati che consentono d'identificare il dispositivo in
questione;
- la dichiarazione che il dispositivo in questione e' destinato
ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato
paziente, con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona autorizzata che ha
prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome
dell'istituto ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla
prescrizione medica;
- la dichiarazione che il dispositivo e' conforme ai requisiti
essenziali enunciati nell'allegato I e, se del caso,
l'indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati
interamente rispettati, con debita motivazione.
2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche specificate
all'allegato X:
- i dati che consentono di identificare il dispositivo;
- il piano delle indagini, comprendente in particolare
l'obiettivo, la motivazione scientifica, tecnica o medica, la
portata e il numero dei dispositivi;
- il parere del comitato etico, nonche' l'indicazione degli
aspetti che hanno formato oggetto di parere;
- il nome del medico o della persona autorizzata, nonche'
dell'istituto incaricato delle indagini;
- il luogo, la data d'inizio e la durata prevista delle
indagini;
- l'indicazione che il dispositivo e' conforme ai requisiti
essenziali, ad eccezione degli aspetti che formano oggetto
delle indagini e, che per questi ultimi, sono state prese
tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la
sicurezza del paziente.
3. Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposizione delle
autorita' nazionali competenti i documenti seguenti:
3.1. Per i dispositivi su misura, la documentazione che consente di
esaminare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni
del prodotto, comprese le prestazioni previste, in modo da
consentire la valutazione della conformita' del prodotto ai
requisiti della presente direttiva.
Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il processo
di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti
fabbricati alla documentazione indicata al comma precedente.
3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la
documentazione deve contenere:
- una descrizione generale del prodotto;
- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazione, in
particolare di sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi,
circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire gli
schemi summenzionati e il funzionamento del prodotto;
- i risultati dell'analisi dei rischi e l'elenco delle norme
specificate all'articolo 5, applicate interamente o in parte,
nonche' una descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva
quando non siano state applicate le norme specificate
all'articolo 5;
- i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e
delle prove tecniche svolte, ecc.
Il fabbricante prende le misure necessarie affinche' il processo
di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti
fabbricati alla documentazione indicata al primo capoverso del
punto 3.1.
Il fabbricante autorizza la valutazione o, ove necessario, la
revisione dell'efficacia delle misure prese.
4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal
presente allegato devono essere conservate per un periodo di
almeno cinque anni.