(all. 8 - art. 1)
                      FAC-SIMILE PER MANDATARIO
                 (operazioni di acquisto, trasporto)
  Spett.le A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo - Via Palestro, 81 - 00185 Roma
Fidejussione n. .............
   Premesso:
  che l'istituzione con sede in  via ha presentato domanda d'acquisto
per tonn  di carne bovina  congelata ai  sensi del regolamento  CE n.
2771/95 del 27 settembre 1995;
  che  l'istituzione  di cui  sopra  ha  incaricato, in  qualita'  di
mandatario,  la ditta  con sede  in via  di effettuare  le operazioni
acquisto e trasporto del suddetto quantitativo;
  che ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2271/95
del 27 settembre 1995 la ditta deve versare all'A.I.M.A. una cauzione
pari   a  60   ECU/100   kg  di   prodotto   acquistato  a   garanzia
dell'adempimento di  tutti gli  obblighi relativi alle  operazioni di
acquisto  e  trasporto,  derivanti  dell'accettazione  della  domanda
stessa;
tutto cio' premesso,
  la sottoscritta banca filiale di,  e per essa il suo rappresentante
sig. nato a residente per la carica in nella sua qualita' di dichiara
di costituirsi come con il  presente atto si costituisce, fidejussore
congiuntamente  e solidarmente  con la  ditta  con sede  in a  favore
dell'A.I.M.A. fino alla  concorrenza di L. (in cifre)  (in lettere) a
garanzia dell'adempimento  degli obblighi derivanti dalla  domanda di
acquisto di cui in premessa.
  La sottoscritta banca si obbliga,  quindi, in virtu' della presente
fidejussione, a  pagare all'A.I.M.A., entro 30  (trenta) giorni dalla
semplice   richiesta   scritta   della   stessa,   mediante   lettera
raccomandata  a.r., senza  osservanza  di  particolari modalita'  ne'
preventiva escussione  della ditta quanto sia  da quest'ultima dovuto
all'A.I.M.A., per il titolo di cui in premessa, fino alla concorrenza
dell'importo garantito, anche  in presenza di eccezioni  da parte del
debitore garantito.
  La banca  rinuncia al  beneficio della preventiva  escussione della
ditta di cui all'art. 1944 del codice civile.
  La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1957.
  La banca rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242
e 1247 del codice civile per quanto riguarda i crediti liquidi, certi
ed esigibili, che la ditta abbia maturato nei confronti dell'A.I.M.A.
  La  presente fidejussione  ha  validita'  sei mesi  automaticamente
rinnovabile  di  mese  in  mese  e  sara'  svincolata  soltanto  dopo
l'assolvimento  degli   obblighi  citati   in  premessa   incluso  il
ricevimento da  parte dell'A.I.M.A. della  certificazione dell'organo
di  controllo  riguardante  il  consumo  del  prodotto  acquistato  e
comunque fino a quando non  perverra' la comunicazione di svincolo da
parte dell'A.I.M.A.
  Alla presente fidejussione  si applicano le disposizioni  di cui al
regolamento CE n. 2220/85 del 22 luglio 1985 e successive modifiche.
  Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere nei
confronti dell'A.I.M.A. e' quello di Roma.
                                                       Timbro e firma
  Agli  effetti degli  articoli  1342  e 1342  del  codice civile  si
approvano  specificamente  le  condizioni relative  alla  rinuncia  a
proporre eccezioni  ivi comprese  quelle di  cui agli  articoli 1944,
1957,  1242, 1247  del  codice civile  nonche'  quelle relative  alla
deroga alla competenza del foro giudicante.
                                                       Timbro e firma