Annesso alla Carta sociale europea riveduta
Portata della Carta sociale europea riveduta per quanto concerne le
persone protette
1 Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4 e
dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17
e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si
tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o
lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con
l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce
delle norme degli articoli 18 e 19.
La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti
di elargire diritti analoghi ad altre persone.
2 Ciascuna Parte concedera' ai rifugiati che rispondono alla
definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa
allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che
risiedono regolarmente sul suo territorio un trattamento altrettanto
favorevole, per quanto Possibile, e in ogni caso non meno favorevole
di quello al quale si e' impegnata ai sensi della Convenzione del
1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e
applicabili ai rifugiati sopra menzionati.
3 Ciascuna Parte concedera' agli apolidi che corrispondono alla
definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954
relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul
suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto
possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si
e' impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi
internazionali esistenti ed applicabili agli apolidi sopra
menzionati.
Parte I, paragrafo 18, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1
Le presenti disposizioni non concernono l'accesso al territorio delle
Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di
stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.
Parte II
Articolo 1, Paragrafo 2
La presente disposizione non puo' essere interpretata ne' nel senso
di vietare ne' nel senso di autorizzare clausole o prassi di
Sicurezza sindacale.
Articolo 2, paragrafo 6
Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi:
a ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui
durata totale non supera un mese e/o la cui durata di lavoro
settimanale non supera otto ore;
b quando il contratto o il rapporto di lavoro e' di carattere
occasionale e/o particolare ed a condizione, in questi casi, che
motivi obiettivi giustifichino la non-applicazione.
Articolo 3, paragrafo 4
S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le
funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi
servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla
regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra
maniera appropriata alle condizioni nazionali.
Articolo 4, paragrafo 4
La presente disposizione sara' interpretata nel senso di non vietare
un licenziamento immediato in caso di grave mancanza.
Articolo 4, paragrafo 5
Una Parte puo' prendere l'impegno previsto nel presente paragrafo
quando le trattenute sui salari sono vietate per la grande
maggioranza di lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni
collettive o sentenze arbitrali; fanno eccezione le persone che non
sono oggetto di tali strumenti.
Articolo 6, paragrafo 4
Ogni Parte puo', per quanto la concerne, regolamentare per legge
l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che ogni altra
eventuale limitazione a questo diritto possa essere giustificata in
base ai sensi dell'articolo G.
Articolo 7, paragrafo 2
La presente disposizione non impedisce alle Parti di prevedere per
legge la possibilita', per gli adolescenti che non hanno l'eta'
minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per la
loro formazione professionale quando il lavoro e' svolto sotto il
controllo del personale competente autorizzato e la sicurezza e la
protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite.
Articolo 7, Paragrafo 8
S'intende che una Parte ha adempiuto all'impegno previsto nel
presente paragrafo quando si conforma al tenore di detto impegno
disponendo nella sua legislazione che la grande maggioranza delle
persone di eta' inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori
notturni.
Articolo 8, paragrafo 2
Questa disposizione non puo' essere interpretata nel senso di sancire
un divieto a carattere assoluto. Potranno essere ammesse eccezioni,
ad esempio, nei seguenti casi:
a se la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la
rottura del rapporto di lavoro;
b se l'impresa in oggetto cessa l'attivita';
c se il termine previsto dal contratto di lavoro e' scaduto.
Articolo 13 paragrafo 4
L'espressione "e con riserva delle condizioni stabilite in tali
accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo significa
che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema
previdenziale contributivo, una Parte puo' esigere il compimento di
un determinato periodo di residenza prima di concedere queste
prestazioni ai cittadini di altre Parti.
Articolo 13, paragrafo 4
I governi che non sono Parti alla Convenzione europea di assistenza
sociale e medica possono ratificare la Carta per il presente
paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre parti un
trattamento conforme alle norme di detta Convenzione.
Articolo 16
S'intende che la protezione concessa da questa disposizione include
le famiglie monoparentali.
Articolo 17
S'intende che la presente disposizione include tutte le persone di
eta' inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore eta' non sia
prevista prima ai sensi della legislazione applicabile, fatte salve
le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare
l'articolo 7.
Cio' non implica l'obbligo di provvedere all'insegnamento
obbligatorio fino all'eta' sopra menzionata.
Articolo 19, paragrafo 6
Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per
"famiglia del lavoratore migrante" almeno il coniuge del lavoratore
ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono
considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato
d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.
Articolo 20
1 S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le
disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni
di vecchiaia ed alle prestazioni ai superstiti, possono essere
escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo.
2 Non saranno considerate discriminatorie ai sensi del presente
articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in
particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo
post-natale.
3 Il presente articolo non preclude l'adozione di misure specifiche
volte a rimediare ad inuguaglianze di fatto.
4 Potranno essere escluse dalla portata del presente articolo o da
alcune delle sue disposizioni le attivita' professionali che in
ragione del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio
possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso. Tale
norma non puo' essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a
stabilire per via legislativa, o a regolamentare la lista delle
attivita' professionali che, per via del loro carattere o delle
condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori
di un determinato sesso.
Articoli 21 e 22
1 Ai fini dell'applicazione di questi articoli l'espressione
"rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute tali
dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
2 L'espressione "la legislazione e la prassi nazionale" indica a
seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni
collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti
dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.
3 Ai fini dell'applicazione di questi articoli, il termine "impresa"
sara' interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed
incorporei, avente o non personalita' giuridica destinato alla
produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e
che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo
comportamento sul mercato.
4 S'intende che le comunita' religiose e le loro istituzioni possono
essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali
istituzioni sono "imprese" ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che
perseguono attivita' ispirate da determinati ideali o guidate da
concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere
esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria
a tutelare l'orientamento dell'impresa.
5 S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati nei presenti
articoli sono esercitati in vari Stabilimenti dell'impresa la Parte
interessata deve essere considerata come adempiente agli obblighi
derivanti da queste disposizioni.
6 Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti
articoli le imprese il cui organico non raggiunge una determinata
soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
Articolo 22
1 Questa disposizione non pregiudica ne' i poteri ne' gli obblighi
degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene
ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ne' le competenze e le
responsabilita' degli organi incaricati di vigilare sull'osservanza
della loro applicazione.
2 I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali" indicano
i servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai
lavoratori da alcune imprese come l'assistenza sociale, campi
sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.
Articolo 23, paragrafo 1
Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il piu'
a lungo possibile" fa riferimento alle capacita' fisiche,
psicologiche, ed intellettuali della persona anziana.
Articolo 24
1 S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento"
indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore
di lavoro.
2 S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma
che una Parte puo' escludere interamente o parzialmente dalla sua
tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati:
a i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su
un determinato periodo o un determinato compito;
b i lavoratori in periodo di prova o che non hanno il periodo di
anzianita' richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia
stato stabilito in anticipo e che sia ragionevole;
c i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo.
3 Ai fini di quest'articolo non costituiscono valido motivo di
licenziamento, in particolare:
a l'affiliazione sindacale, o la partecipazione ad attivita'
sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del
datore di lavoro, durante l'orario di lavoro;
b il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di
rappresentanza dei lavoratori;
c l'aver fatto causa o partecipato a procedure intentate contro un
datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione
o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorita' amministrative
competenti;
d la razza, il colore della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale,
le responsabilita' familiari, la gravidanza, la religione, le
opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;
e i congedi per maternita' o i congedi concessi ai genitori per la
cura dei figli;
f l'assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o
d'infortunio.
4 S'intende che l'indennizzo o ogni altra riparazione adeguata in
caso di licenziamento senza valido motivo deve essere determinata
secondo la legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni
collettive o in ogni altra maniera adeguata alle condizioni
nazionali.
Articolo 25
1 L'autorita' competente puo' a titolo eccezionale e previa
consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di
lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro
rapporto d'impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela
prevista nella presente disposizione.
2 S'intende che il termine "insolvenza" sara' definito della legge e
dalla prassi nazionale.
3 I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione
devono almeno comprendere:
a i crediti dei lavoratori a titolo del salario inerente ad un
determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel
caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti
garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di
lavoro;
b i crediti dei lavoratori a titolo di ferie retribuite, dovuti in
ragione del lavoro effettuato durante l'anno in cui e' avvenuta
l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego;
c i crediti dei lavoratori a titolo di importi dovuti per altre
assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo (che non deve
essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a
otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza
o la cessazione del rapporto di lavoro;
4 Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere
la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato ammontare in
funzione di un livello socialmente accettabile.
Articolo 26
S'intende che il presente articolo non obbliga le Parti a promulgare
una legislazione.
S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali.
Articolo 27
S'intende che il presente articolo si applica ai lavoratori di
entrambi i sessi aventi responsabilita' familiari nei confronti dei
loro figli a carico, nonche' di altri membri della loro famiglia
diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro
sostegno, qualora tali responsabilita' limitino le loro possibilita'
di prepararsi all'attivita' economica, di accedervi, di parteciparvi
o di progredire. Le espressioni "figli a carico" e "altri membri
della famiglia diretta che necessitano manifestamente di cure e di
sostegno" s'intendono secondo il tenore definito dalla legislazione
nazionale delle Parti.
Articoli 28 e 29
Ai fini dell'applicazione di questi articoli, l'espressione
"rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute in
quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
Parte III
S'intende che la Carta contiene impegni giuridici a carattere
internazionale la cui applicazione e' sottoposta unicamente al
controllo di cui nella parte IV.
Articolo A, paragrafo 1
S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che
contengono un solo paragrafo.
Articola B, paragrafo 2
Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo B, le disposizioni della Carta
riveduta corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso
numero di articolo o di paragrafo, ad eccezione:
a dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde
all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta;
b dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde
all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;
c dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde
all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta;
d dell'articolo 17, paragrafo 1 della Carta riveduta che corrisponde
all'articolo 17 della Carta;
Parte V
Articolo E
Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e
ragionevole non e' considerata discriminatoria.
Articolo F
L'espressione "in caso di guerra o in caso di altro pericolo
pubblico" sara' interpretata in modo da includere anche la minaccia
di guerra.
Articolo I
S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso dagli articoli
21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.
Articolo J
Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche
l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.