Allegato 5 IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II Tariffe per l'anno 2011 1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1: Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2: Tabella 2 Parte di provvedimento in formato grafico Tariffe per l'anno 2012 3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3: Tabella 3 Parte di provvedimento in formato grafico Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4: Tabella 4 Parte di provvedimento in formato grafico 5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente: Tabella 5 Parte di provvedimento in formato grafico 6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata: dove: C - C 0 d = d + ------ x d eff,i i C i+l 0 d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; d i = riduzione programmata per il semestre i; d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione; C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 7. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III Tariffe per l'anno 2011 9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6: Tabella 6 ------------------------------------------------- Intervallo di potenza Tariffa corrispondente [kW] [€/kWh] ------------------------------------------------- 1 <= P <= 20 0,427 ------------------------------------------------- 20 < P <= 200 0,388 ------------------------------------------------- P > 200 0,359 ------------------------------------------------- Tariffe per l'anno 2012 10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7: Tabella 7 ------------------------------------------------------------ 1° semestre 2012 2° semestre 2012 ------------------------------------------------------------ Intervallo di Tariffa Tariffa potenza corrispondente corrispondente ------------------------------------------------------------ [kW] [€/kWh] [€/kWh] ------------------------------------------------------------ 1 <= P <= 20 0,418 0,410 ------------------------------------------------------------ 20 < P <= 200 0,380 0,373 ------------------------------------------------------------ P > 200 0,352 0,345 ------------------------------------------------------------ Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8: Tabella 8 ------------------------------------------------------------ Intervallo di Tariffa Tariffa potenza onnicomprensiva autoconsumo ------------------------------------------------------------ [kW] [kWh] [€/kWh] ------------------------------------------------------------ 1 <= P <= 20 0,543 0,398 20 < P <= 200 0,464 0,361 P > 200 0,432 0,334 ------------------------------------------------------------ 12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente: Tabella 9 --------------------------------------------------- 1° semestre 2° semestre --------------------------------------------------- 2013 3% --------------------------------------------------- 2014 4% 4% --------------------------------------------------- 13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata: dove: C - C 0 d = d + ------ x d eff,i i C i+l 0 d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; d i = riduzione programmata per il semestre i; d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione; C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 14. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III. IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV Tariffe per l'anno 2011 17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10: Tabella 10 ------------------------------------------------- Intervallo di potenza Tariffa corrispondente [kW] [€/kWh] ------------------------------------------------- 1 <= P <= 200 0,359 ------------------------------------------------- 200 < P <= 1000 0,310 ------------------------------------------------- P > 1000 0,272 ------------------------------------------------- Tariffe per l'anno 2012 18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11: Tabella 11 ------------------------------------------------------------ 1° semestre 2012 2° semestre 2012 ------------------------------------------------------------ Intervallo di Tariffa Tariffa potenza corrispondente corrispondente ------------------------------------------------------------ [kW] [€/kWh] [€/kWh] ------------------------------------------------------------ 1 <= P <= 200 0,352 0,345 ------------------------------------------------------------ 200 < P <= 1000 0,304 0,298 ------------------------------------------------------------ P > 1000 0,266 0,261 ------------------------------------------------------------ Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata e' attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12: Tabella 12 ------------------------------------------------------------ Tariffa Tariffa onnicomprensiva autoconsumo ------------------------------------------------------------ [kW] [kWh] [€/kWh] ------------------------------------------------------------ 1 <= P <= 200 0,437 0,334 ------------------------------------------------------------ 200 < P <= 1000 0,387 0,289 ------------------------------------------------------------ P > 1000 0,331 0,253 ------------------------------------------------------------ 20. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente: Tabella 13 --------------------------------------------------- 1° semestre 2° semestre --------------------------------------------------- 2013 3% --------------------------------------------------- 2014 4% 4% --------------------------------------------------- 21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata: dove: C - C 0 d = d + ------ x d eff,i i C i+l 0 d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; d i = riduzione programmata per il semestre i; d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione; C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 22. Il periodo di osservazione e' il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.