(Allegato 5)
                                                           Allegato 5 
 
                    IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II 
 
 
                       Tariffe per l'anno 2011 
 
    1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto  2011  le  tariffe  sono
individuate dalla tabella 1: 
 
                                                            Tabella 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      
    2. Per i mesi da  settembre  a  dicembre  2011  le  tariffe  sono
individuate dalla tabella 2: 
 
                                                            Tabella 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                    
 
 
                       Tariffe per l'anno 2012 
 
    3.  Per  il  primo  e  secondo  semestre  2012  le  tariffe  sono
individuate dalla tabella 3: 
 
                                                            Tabella 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                    
 
 
         Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
 
    4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore
onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.  Sulla
quota di energia autoconsumata e' attribuita una  tariffa  specifica.
Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4: 
 
                                                            Tabella 4 
      
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    5. Le  riduzione  programmate  per  i  semestri  successivi  sono
individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel
semestre precedente: 
 
                                                            Tabella 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      
    6. Le tariffe di ciascun semestre  possono  essere  ulteriormente
ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella  5  sulla  base  del
costo annuo imputabile agli impianti che  entrano  in  esercizio  nel
periodo  di  osservazione.  La  riduzione  aggiuntiva   eventualmente
applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 ,  sulla
base della formula riportata: 
      dove: 
 
    

                   C - C
                        0
       d     = d + ------ x d
        eff,i   i    C       i+l
                      0 

    
 
        d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
        d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
        d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
        C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
osservazione; 
        C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
    7.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di   6   mesi
antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
    8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun  periodo
di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
 
                    IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III 
 
 
                       Tariffe per l'anno 2011 
 
    9. Le tariffe  per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6: 
 
                                                            Tabella 6 
 
    

-------------------------------------------------
Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
         [kW]                     [€/kWh]
-------------------------------------------------
1 <= P <= 20                       0,427
-------------------------------------------------
20 < P <= 200                      0,388
-------------------------------------------------
P > 200                            0,359
-------------------------------------------------

    
                       Tariffe per l'anno 2012 
 
    10. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
individuate dalla tabella 7: 
 
                                                            Tabella 7 
 
    

------------------------------------------------------------
                       1° semestre 2012     2° semestre 2012
------------------------------------------------------------
Intervallo di               Tariffa              Tariffa
   potenza               corrispondente       corrispondente
------------------------------------------------------------
    [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 20                  0,418               0,410
------------------------------------------------------------
20 < P <= 200                 0,380               0,373
------------------------------------------------------------
P > 200                       0,352               0,345
------------------------------------------------------------

    
 
 
         Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
 
    11. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8: 
 
                                                            Tabella 8 
 
    

------------------------------------------------------------
Intervallo di               Tariffa              Tariffa
   potenza               onnicomprensiva       autoconsumo
------------------------------------------------------------
    [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 20                 0,543                0,398
20 < P <= 200                0,464                0,361
P > 200                      0,432                0,334
------------------------------------------------------------

    
 
    12. Le riduzione  programmate  per  i  semestri  successivi  sono
individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel
semestre precedente: 
 
                                                            Tabella 9 
 
    

---------------------------------------------------
                       1° semestre     2° semestre
---------------------------------------------------
2013                                        3%
---------------------------------------------------
2014                         4%             4%
---------------------------------------------------

    
 
    13. Le tariffe di ciascun semestre possono  essere  ulteriormente
ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella  9  sulla  base  del
costo annuo imputabile agli impianti che  entrano  in  esercizio  nel
periodo  di  osservazione.  La  riduzione  aggiuntiva   eventualmente
applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 ,  sulla
base della formula riportata: 
      dove: 
 
 
    

                   C - C
                        0
       d     = d + ------ x d
        eff,i   i    C       i+l
                      0 

    
 
 
        d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
        d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
        d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
        C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
osservazione; 
        C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
    14.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
    15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
    16. A decorrere dal 2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  III
accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
III. 
 
                    IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV 
 
 
                       Tariffe per l'anno 2011 
 
    17. Le tariffe per  gli  impianti  che  entrano  in  esercizio  a
decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10: 
 
                                                           Tabella 10 
 
    

-------------------------------------------------
Intervallo di potenza      Tariffa corrispondente
         [kW]                     [€/kWh]
-------------------------------------------------
1 <= P <= 200                      0,359
-------------------------------------------------
200 < P <= 1000                    0,310
-------------------------------------------------
P > 1000                           0,272
-------------------------------------------------

    
                       Tariffe per l'anno 2012 
 
    18. Le tariffe per il primo e  secondo  semestre  del  2012  sono
individuate dalla tabella 11: 
 
                                                           Tabella 11 
 
    

------------------------------------------------------------
                       1° semestre 2012     2° semestre 2012
------------------------------------------------------------
Intervallo di               Tariffa              Tariffa
   potenza               corrispondente       corrispondente
------------------------------------------------------------
    [kW]                     [€/kWh]             [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 200                 0,352               0,345
------------------------------------------------------------
200 < P <= 1000               0,304               0,298
------------------------------------------------------------
P > 1000                      0,266               0,261
------------------------------------------------------------

    
         Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi 
 
    19. A decorrere dal  primo  semestre  2013  le  tariffe  assumono
valore onnicomprensivo sull'energia immessa  nel  sistema  elettrico.
Sulla quota  di  energia  autoconsumata  e'  attribuita  una  tariffa
specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12: 
 
                                                           Tabella 12 
 
    

------------------------------------------------------------
                             Tariffa              Tariffa
                         onnicomprensiva       autoconsumo
------------------------------------------------------------
    [kW]                     [kWh]               [€/kWh]
------------------------------------------------------------
1 <= P <= 200                0,437                0,334
------------------------------------------------------------
200 < P <= 1000              0,387                0,289
------------------------------------------------------------
P > 1000                     0,331                0,253
------------------------------------------------------------

    
 
    20. Le riduzione  programmate  per  i  semestri  successivi  sono
individuate dalla tabella 13 e sono applicate  alle  tariffe  vigenti
nel semestre precedente: 
 
                                                           Tabella 13 
 
    

---------------------------------------------------
                       1° semestre     2° semestre
---------------------------------------------------
2013                                        3%
---------------------------------------------------
2014                         4%             4%
---------------------------------------------------

    
 
    21. Le tariffe di ciascun semestre possono  essere  ulteriormente
ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13  sulla  base  del
costo annuo imputabile agli impianti che  entrano  in  esercizio  nel
periodo  di  osservazione.  La  riduzione  aggiuntiva   eventualmente
applicata e' stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 ,  sulla
base della formula riportata: 
      dove: 
 
    

                   C - C
                        0
       d     = d + ------ x d
        eff,i   i    C       i+l
                      0 

    
 
        d  eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i; 
        d  i = riduzione programmata per il semestre i; 
        d  i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1; 
        C= Costo  annuo  della  potenza  installata  nel  periodo  di
osservazione; 
        C 0 = Costo indicativo  annuo  della  potenza  obiettivo  del
semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4. 
    22.  Il  periodo  di  osservazione  e'  il  periodo  di  6   mesi
antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio  per  il  1°  semestre  di
ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno. 
    23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo
di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo. 
    24. A decorrere dal  2015  gli  impianti  di  cui  al  titolo  IV
accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo  II,
concorrendo alla formazione dei livelli di costo  e  degli  obiettivi
indicativi di potenza di cui alla  tabella  1.2  dell'art.  4.  Resta
fermo il rispetto delle condizioni individuate  dallo  stesso  titolo
III.