Tabella 2 Organico di istituto personale ATA - anno scolastico 2012/2013 - Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado |=================|====================|===================| | numero | assistenti | Collaboratori | | alunni | amministrativi | scolastici | |========|=================|====================|===================| | fino a | 300 | 3 | 5 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 400 | 3 | 6 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 500 | 4 | 7 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 600 | 4 | 8 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 700 | 5 | 9 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 800 | 5 | 10 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 900 | 6 | 11 | |--------|-----------------|--------------------|-------------------| | | 1000 | 6 | 11 | |========|=================|====================|===================| Note: a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite e' di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in zone caratterizzate da specificita' linguistiche. (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011); b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto; c) Nei licei e negli istituti con piu' di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unita' ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unita' ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11; e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unita' rispetto alla presente tabella; f) La dotazione organica degli assistenti tecnici e' determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C"; g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici e' ridotto di un'unita' per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note; h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (articolo 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233). Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.