Allegato VIII
(Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1)
MODULO A: CONTROLLO INTERNO
DELLA PRODUZIONE
1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto
la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante deve compilare la documentazione tecnica. La
documentazione deve permettere di valutare la conformita' del
prodotto ai requisiti pertinenti e deve comprendere un'analisi e una
valutazione dei rischi adeguate.
La documentazione tecnica deve precisare i requisiti applicabili
e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la
fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione
tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale del prodotto;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto,
compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate
la documentazione tecnica specifica le parti che sono state
applicate;
e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati
ecc.;
e
f) le relazioni sulle prove effettuate.
3. Produzione
Il fabbricante deve prendere tutti i provvedimenti necessari
affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo
garantiscano la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto ad essi
applicabili.
4. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e attestato di
conformita'
4.1. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ogni singolo
prodotto, diverso da un componente, che soddisfa i requisiti
applicabili del presente decreto.
4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di
conformita' UE per un modello del prodotto diverso da un componente
che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in
cui il prodotto diverso da un componente e' stato immesso sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE deve identificare tale
modello di prodotto per cui e' stata compilata.
Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente.
4.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformita'
per ogni modello di componente che, insieme alla documentazione
tecnica, deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali per un
periodo di dieci anni dalla data in cui il componente e' stato
immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare il
componente per cui e' stato compilato. Una copia dell'attestato di
conformita' deve accompagnare ogni componente.
5. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante
e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel
mandato.