Allegato 8
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le
associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,
Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop
Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti
il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi
Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato
Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'
ritenuto necessario definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico
settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli
appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di
supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'
di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti
comuni:
• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione
relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di
protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,
etc.);
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di
trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente
(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche
circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di
Sanita').
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei
passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia
possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in
modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite
protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la
distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo
vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In
subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi
strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale
ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di
rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che
hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt
dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli
appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal
collega non sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8
del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che
richiedono necessariamente tale modalita'.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da
remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei
mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le
corrette modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione
che il mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del
servizio.
• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia
obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per
l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo
di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu'
stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui
fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione
del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come
occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per
l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse
regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e
mascherine. In ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di
carico/scarico anche se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non
scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri
operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra' essere assicurato che
le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del
carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti,
avvengano con modalita' che non prevedano contatti diretti tra
operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un
metro. Non e' consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse
dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi
igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di
carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una
adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante
lavamani.
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci
espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da
effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso
di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono
essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma
di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario
l'utilizzo di mascherine e guanti.
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi
-, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di
attivita' lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, e'
comunque necessario l'uso delle mascherine.
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con
l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti
dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al
carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo
i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
individuando priorita' nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle
Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,
per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e
disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando
l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la
sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione
del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai
passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla
porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di
attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la
mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della
vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli
autisti.
SETTORE FERROVIARIO
• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di
comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure
di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle
Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle
percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli
uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di
esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed
in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive
capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione
individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security
delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della
distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle
aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di
distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le
aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale,
ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di
gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le
disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio
di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le
Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito
della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,
a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il
treno per procedere ad un intervento.
• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre,
congiuntivite), e' richiesto di indossare una mascherina protettiva e
sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono
ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno
quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri
o di personale di bordo.
• L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla
sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza
prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra
e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale
di almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale
dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore
dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.
• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia
delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo
sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)
appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche
mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
• L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato
e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in
presenza di operazioni commerciali sempre che queste non
interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei
locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra'
essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di
disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio
opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui
la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura
si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da
parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti
composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le
normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di
lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia
degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con
l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le
dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al
proprio personale:
• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad
eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze
emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle
vigenti disposizioni governative;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i
passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da
adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso
della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
• per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e
marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19;
• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi
riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina
protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi
passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla
sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima
di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.
• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione
dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino
congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile
sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio
documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio
documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre
il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,
privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con
sistemi informatici.
• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti
nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale
dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici
di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il
personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono
sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per
l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa,
anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere
assunto dal terminalista.
• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM
11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o
interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle
aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della
Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta
opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile
vicino al conducente.
Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di
sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu'
possibile, piu' di due passeggeri.
Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche
ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate
in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o
determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'
Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle
modalita' di contagio del COVID-19