(Allegato 8)
                                          (Articolo 98-quater decies) 
 
 ALLEGATO 8 (ex allegato VIII eecc - parte dell'All. 5 Codice 2003) 
OBBLIGHI  DI  INFORMAZIONE  DA  FORNIRE  CONFORMEMENTE   ALL'ARTICOLO
                           98-quaterdecies 
 
A.  Obblighi  di  informazione  per  i  fornitori   di   servizi   di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi
di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina  a
macchina 
 
I fornitori di servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico diversi  dai  servizi  di  trasmissione  utilizzati  per  la
fornitura di servizi da macchina a macchina  forniscono  le  seguenti
informazioni: 
 
1) nell'ambito delle  principali  caratteristiche  di  ogni  servizio
fornito i livelli minimi di qualita' del servizio nella misura in cui
sono offerti e, per i  servizi  diversi  dai  servizi  di  accesso  a
internet, gli specifici parametri di qualita' garantiti. 
 
Laddove  non  sia  offerto  alcun  livello  minimo  di  qualita'  del
servizio, cio' deve essere comunicato; 
 
2) nell'ambito delle informazioni sul  prezzo,  ove  e  nella  misura
applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del
servizio di comunicazione elettronica e  per  i  costi  ricorrenti  o
legati al consumo; 
 
3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto
e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri
di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni: 
 
a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare  di
condizioni promozionali; 
 
b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e  rimborso
in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonche' informazioni  circa
le rispettive procedure; 
 
c) informazioni sul diritto, di cui  beneficiano  i  consumatori  che
utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei  crediti
residui in caso di passaggio, come stabilito  all'articolo  98-octies
decies comma 6; 
 
d) oneri  per  risoluzione  anticipata  dal  contratto,  comprese  le
informazioni  sullo  sblocco  dell'apparecchiatura  terminale  e  sul
recupero dei costi in relazione alla stessa; 
 
4)  le  disposizioni  relative  all'indennizzo  e  al  rimborso,  ivi
compreso, se del  caso,  un  riferimento  esplicito  ai  diritti  dei
consumatori, applicabili qualora non  sia  raggiunto  il  livello  di
qualita' del servizio previsto dal contratto o  qualora  la  risposta
del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilita'  non
sia adeguata; 
 
5) i tipi di azioni che il fornitore  puo'  adottare  in  risposta  a
incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilita'. 
 
B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di  accesso  a
internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili  al
pubblico 
 
I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di
accesso a internet  e  di  servizi  di  comunicazione  interpersonale
accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni: 
 
1) nell'ambito delle principali caratteristiche di  ciascun  servizio
fornito: 
 
a) i livelli minimi di qualita' del servizio nella misura in cui sono
offerti e tenendo nella massima considerazione  le  linee  guida  del
BEREC adottate a norma dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto
concerne: 
 
- per i servizi  di  accesso  a  internet:  almeno  latenza,  jitter,
perdita di pacchetti; 
 
- per  i  servizi  di  comunicazione  interpersonale  accessibili  al
pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della
rete o hanno a tal fine un accordo sul livello  dei  servizi  con  le
aziende che  forniscono  l'accesso  alla  rete:  almeno  i  tempi  di
allacciamento iniziale, la probabilita' di fallimento della chiamata,
i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato 10; 
 
b) fermo restando  il  diritto  degli  utenti  finali  di  utilizzare
apparecchiature terminali di loro scelta, a  norma  dell'articolo  3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni,  compresi
i   contributi,   imposte   dal    fornitore    all'utilizzo    delle
apparecchiature terminali fornite; 
 
2) nell'ambito delle informazioni sul  prezzo,  ove  e  nella  misura
applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del
servizio di comunicazione elettronica e  per  i  costi  ricorrenti  o
legati al consumo: 
 
a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti  dal
contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti,
compresi, se del  caso,  i  volumi  delle  comunicazioni  (quali  MB,
minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo  di  fatturazione  e  il
prezzo per unita' supplementare di comunicazione; 
 
b)  in  caso  di  piano  o  di  piani  tariffari  con  un  volume  di
comunicazioni prestabilito, la  possibilita'  per  i  consumatori  di
differire il  volume  non  utilizzato  dal  periodo  di  fatturazione
precedente a quello successivo, laddove  il  contratto  preveda  tale
opzione; 
 
c)  strumenti  per  salvaguardare  la  trasparenza  delle  fatture  e
monitorare il livello dei consumi; 
 
d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri  o  servizi
soggetti a particolari condizioni tariffarie; per  singole  categorie
di servizi le autorita' competenti in coordinamento, se del caso, con
le autorita' nazionali di regolamentazione possono esigere anche  che
tali  informazioni   siano   fornite   immediatamente   prima   della
connessione della chiamata  o  della  connessione  al  fornitore  del
servizio; 
 
e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e
apparecchiature  terminali,  il  prezzo  dei  singoli  elementi   del
pacchetto,  nella  misura  in   cui   sono   commercializzati   anche
separatamente; 
 
f)  dettagli  e  condizioni,  compresi  i  contributi,  su   servizio
postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e 
 
g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate  su  tutte  le  tariffe
vigenti e sui costi di manutenzione; 
 
3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto
per  i  pacchetti  di  servizi  e  le  condizioni  di  rinnovo  e  di
risoluzione  del  contratto,  ove  applicabile,  le   condizioni   di
cessazione del pacchetto o dei suoi elementi; 
 
4) fatto salvo  l'articolo  13  del  regolamento  (UE)  2016/679,  le
informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima  della
prestazione del servizio o raccolti  contestualmente  alla  fornitura
del servizio; 
 
5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a  utenti
finali  con  disabilita'  e  su  come  possono  essere  ottenuti  gli
aggiornamenti di tali informazioni; 
 
6)  i  mezzi  con  cui  possono  essere  avviati  i  procedimenti  di
risoluzione delle controversie, incluse le controversie  nazionali  e
transfrontaliere, in conformita' dell'articolo 25. 
 
II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori
di  servizi  di  comunicazione  interpersonale  basati   sul   numero
accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni: 
 
1)  restrizioni  all'accesso  ai  servizi   di   emergenza   o   alle
informazioni  sulla  localizzazione  del   chiamante   a   causa   di
impossibilita' tecnica, purche'  il  servizio  consenta  agli  utenti
finali di effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano
di numerazione nazionale o internazionale; 
 
2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri
dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in
conformita' dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE. 
 
III. Oltre agli obblighi di  cui  alla  parte  A  e  al  punto  I,  i
fornitori di servizi  di  accesso  a  internet  forniscono  anche  le
informazioni richieste a norma  dell'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2015/2120.