ALLEGATO IX (previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a)) Esame CE del tipo L'esame CE del tipo e' la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV (di seguito "tipo") soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE. 1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo e' presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene: - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, - una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non e' stata presentata a un altro organismo notificato, - il fascicolo tecnico. Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. L'organismo notificato puo' chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede. 3. L'organismo notificato: 3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme; 3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva 2006/42/CE, qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4, comma 2; 3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, l'applicazione sia effettiva; 3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo e' stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari. 4. Se il tipo e' conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validita' dell'attestato. Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano. 5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina tali modifiche e deve o confermare la validita' dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo, se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle condizioni di utilizzo previste del tipo. 7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso puo' accettare. 9. Validita' dell'attestato di esame CE del tipo 9.1. L'organismo notificato ha la responsabilita' permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validita' dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non piu' validi. 9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilita' permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte. 9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validita' dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la validita' per altri cinque anni. Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione. 9.4. Qualora la validita' dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di immettere sul mercato la macchina in questione.