ALLEGATO IX
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera
a))
Esame CE del tipo
L'esame CE del tipo e' la procedura secondo la quale un organismo
notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una
macchina di cui all'allegato IV (di seguito "tipo") soddisfa i
requisiti della direttiva 2006/42/CE.
1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni
tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo e' presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua
scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario,
- una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda
non e' stata presentata a un altro organismo notificato,
- il fascicolo tecnico.
Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo
notificato un campione del tipo. L'organismo notificato puo' chiedere
altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.
3. L'organismo notificato:
3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato
fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme di cui all'articolo 4, comma 2, nonche' gli elementi la
cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle
suddette norme;
3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le
prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti
dalla direttiva 2006/42/CE, qualora non siano state applicate le
norme di cui all'articolo 4, comma 2;
3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le
prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate le
norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, l'applicazione sia
effettiva;
3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che
il tipo e' stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico
esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove
necessari.
4. Se il tipo e' conforme alle disposizioni della direttiva
2006/42/CE, l'organismo notificato rilascia al richiedente un
attestato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e
l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari
all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e
le condizioni di validita' dell'attestato.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici
anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo
tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano.
5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della direttiva
2006/42/CE, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente
dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo
tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi
notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista una
procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il
fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di
tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo
notificato esamina tali modifiche e deve o confermare la validita'
dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo,
se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformita' ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle
condizioni di utilizzo previste del tipo.
7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi
notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati
di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli
Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei
risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.
8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di
esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(e)
ufficiale(i) dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo
notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso puo'
accettare.
9. Validita' dell'attestato di esame CE del tipo
9.1. L'organismo notificato ha la responsabilita' permanente di
assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. Esso
informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che
avesse un'implicazione sulla validita' dell'attestato. L'organismo
notificato revoca gli attestati non piu' validi.
9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la
responsabilita' permanente di assicurare che detta macchina sia
conforme al corrispondente stato dell'arte.
9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare
la validita' dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni.
Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello
stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la validita' per
altri cinque anni.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di
tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti
pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di
rilascio dell'attestato in questione.
9.4. Qualora la validita' dell'attestato di esame CE del tipo non
sia prorogata, il fabbricante cessa di immettere sul mercato la
macchina in questione.