(Allegato IX)
                             Allegato IX 
 
                  (art. 8, commi 3, 4 e 5 e art. 19 commi 8, 12, 13 ) 
 
        Numero minimo di stazioni di misurazione per l'ozono 
 
1. Numero minimo di  stazioni  di  misurazione  nelle  zone  e  negli
agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica
fonte di informazioni. 
    

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 Popolazione |       Agglomerati        |        Altre zone
  (× 1 000)  |(stazioni in siti urbani e| (stazioni siti suburbani e
             |   suburbani) (1) (2)     |        rurali) (1)
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    < 250    |                          |           1 (3)
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    < 500    |           1 (3)          |           2 (3)
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   < 1 000   |           2 (3)          |           2 (3)
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   < 1 500   |           3              |           3
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   < 2 000   |           3              |           4
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   < 2 750   |           4              |           5
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   < 3 750   |           5              |           6
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   > 3 750   |1 stazione supplementare  |1 stazione supplementare
             |per 2 milioni di abitanti |per 2 milioni di abitanti
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(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei  siti
suburbani,  dove  puo'  verificarsi  la  maggiore  esposizione  della
popolazione. 
(2) Negli agglomerati per i quali sono previste due o  piu'  stazioni
di misurazione, almeno il 50%  delle  stazioni  di  misurazione  deve
essere inserito nei siti suburbani. 
(3) Nei casi previsti  dal  paragrafo  4,  punto  4  le  stazioni  di
misurazione possono essere assenti alle condizioni ivi previste. 
 
2. Numero minimo di  stazioni  di  misurazione  nelle  zone  e  negli
agglomerati in cui le misurazioni in siti  fissi  sono  integrate  da
tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative. 
1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
sono integrate  da  tecniche  di  modellizzazione  o  da  misurazioni
indicative, il  numero  complessivo  delle  stazioni  di  misurazione
previsto dal paragrafo 1, puo' essere ridotto purche': 
-  le  tecniche  di  valutazione  utilizzate  ad  integrazione  delle
misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato  livello
d'informazione ai fini della valutazione della qualita' dell'aria  in
relazione ai valori obiettivo, agli obiettivi a lungo  termine,  alle
soglie di  allarme  ed  alle  soglie  di  informazione  previsti  dal
presente decreto, 
- il numero delle stazioni di misurazione e la  risoluzione  spaziale
delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva permettano  di
valutare i livelli in conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati
di cui all'allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare  i  requisiti  di
cui all'allegato I, paragrafo 2, 
- all'interno di ciascuna zona o di ciascun agglomerato vi sia almeno
una stazione di misurazione per due milioni di abitanti o per  50.000
km2 , applicandosi, tra tali due criteri, quello che determina il 
numero maggiore di  stazioni  di  misurazione;  nelle  zone  o  negli
agglomerati con una popolazione  o  una  estensione  inferiori,  deve
essere assicurata almeno una stazione di misurazione, 
- il  biossido  di  azoto  sia  misurato  in  tutte  le  stazioni  di
misurazione dell'ozono in tal modo individuate, fatta  eccezione  per
le stazioni di campionamento di fondo in siti rurali. 
 
3. Misurazione del biossido di azoto. 
In corrispondenza di almeno il  50%  delle  stazioni  di  misurazione
dell'ozono previste al paragrafo 1 e' effettuata anche la misurazione
del biossido di azoto. Tali misurazioni devono essere  effettuate  in
continuo, fatta eccezione per le stazioni di campionamento  di  fondo
in siti rurali di cui all'allegato VIII nelle  quali  possono  essere
effettuate misurazioni discontinue o indicative. 
 
4. Numero di stazioni di misurazione nelle zone e  negli  agglomerati
in cui i livelli di ozono sono stati inferiori,  in  tutti  i  cinque
anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine. 
1. Il numero delle stazioni di  misurazione  dell'ozono  puo'  essere
ridotto ad un terzo di quello previsto dal paragrafo 1. 
2. Il numero delle  stazioni  di  misurazione  dell'ozono,  le  altre
tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione e  la  misurazione
contestuale del biossido di azoto devono essere comunque  sufficienti
per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e  per  valutare
la conformita' agli obiettivi a lungo termine. 
3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi
costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita'  dell'aria
ambiente  deve  essere  sempre  mantenuta  almeno  una  stazione   di
misurazione dell'ozono. 
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui si  utilizzano  tecniche  di
valutazione della qualita' dell'aria  diverse  dalle  misurazioni  in
siti fissi ed in cui non sono presenti stazioni  di  misurazione,  la
valutazione della qualita' dell'aria in relazione  agli  obiettivi  a
lungo  termine  deve   essere   assicurata   anche   attraverso   una
integrazione con i dati misurati da un adeguato numero di stazioni di
misurazione presenti in zone vicine.