Allegato IX (art. 8, commi 3, 4 e 5 e art. 19 commi 8, 12, 13 ) Numero minimo di stazioni di misurazione per l'ozono 1. Numero minimo di stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni. --------------------------------------------------------------------- Popolazione | Agglomerati | Altre zone (× 1 000) |(stazioni in siti urbani e| (stazioni siti suburbani e | suburbani) (1) (2) | rurali) (1) --------------------------------------------------------------------- < 250 | | 1 (3) --------------------------------------------------------------------- < 500 | 1 (3) | 2 (3) --------------------------------------------------------------------- < 1 000 | 2 (3) | 2 (3) --------------------------------------------------------------------- < 1 500 | 3 | 3 --------------------------------------------------------------------- < 2 000 | 3 | 4 --------------------------------------------------------------------- < 2 750 | 4 | 5 --------------------------------------------------------------------- < 3 750 | 5 | 6 --------------------------------------------------------------------- > 3 750 |1 stazione supplementare |1 stazione supplementare |per 2 milioni di abitanti |per 2 milioni di abitanti --------------------------------------------------------------------- (1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti suburbani, dove puo' verificarsi la maggiore esposizione della popolazione. (2) Negli agglomerati per i quali sono previste due o piu' stazioni di misurazione, almeno il 50% delle stazioni di misurazione deve essere inserito nei siti suburbani. (3) Nei casi previsti dal paragrafo 4, punto 4 le stazioni di misurazione possono essere assenti alle condizioni ivi previste. 2. Numero minimo di stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative. 1. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da misurazioni indicative, il numero complessivo delle stazioni di misurazione previsto dal paragrafo 1, puo' essere ridotto purche': - le tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione delle misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato livello d'informazione ai fini della valutazione della qualita' dell'aria in relazione ai valori obiettivo, agli obiettivi a lungo termine, alle soglie di allarme ed alle soglie di informazione previsti dal presente decreto, - il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva permettano di valutare i livelli in conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di cui all'allegato I, paragrafo 1, e di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 2, - all'interno di ciascuna zona o di ciascun agglomerato vi sia almeno una stazione di misurazione per due milioni di abitanti o per 50.000 km2 , applicandosi, tra tali due criteri, quello che determina il numero maggiore di stazioni di misurazione; nelle zone o negli agglomerati con una popolazione o una estensione inferiori, deve essere assicurata almeno una stazione di misurazione, - il biossido di azoto sia misurato in tutte le stazioni di misurazione dell'ozono in tal modo individuate, fatta eccezione per le stazioni di campionamento di fondo in siti rurali. 3. Misurazione del biossido di azoto. In corrispondenza di almeno il 50% delle stazioni di misurazione dell'ozono previste al paragrafo 1 e' effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tali misurazioni devono essere effettuate in continuo, fatta eccezione per le stazioni di campionamento di fondo in siti rurali di cui all'allegato VIII nelle quali possono essere effettuate misurazioni discontinue o indicative. 4. Numero di stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di ozono sono stati inferiori, in tutti i cinque anni civili precedenti, agli obiettivi a lungo termine. 1. Il numero delle stazioni di misurazione dell'ozono puo' essere ridotto ad un terzo di quello previsto dal paragrafo 1. 2. Il numero delle stazioni di misurazione dell'ozono, le altre tecniche di valutazione utilizzate ad integrazione e la misurazione contestuale del biossido di azoto devono essere comunque sufficienti per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e per valutare la conformita' agli obiettivi a lungo termine. 3. Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni in siti fissi costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente deve essere sempre mantenuta almeno una stazione di misurazione dell'ozono. 4. Nelle zone e negli agglomerati in cui si utilizzano tecniche di valutazione della qualita' dell'aria diverse dalle misurazioni in siti fissi ed in cui non sono presenti stazioni di misurazione, la valutazione della qualita' dell'aria in relazione agli obiettivi a lungo termine deve essere assicurata anche attraverso una integrazione con i dati misurati da un adeguato numero di stazioni di misurazione presenti in zone vicine.