ALLEGATO G
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITA' TECNICA DEL TITOLARE DI
LICENZA
DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI
1. L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2,
lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno
triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equiparati.
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un
triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno
cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito
positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in
materia di investigazioni private, organizzato da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate,
ovvero
* aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti
investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a
cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu'
di quattro anni.
2. L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di
scuola media superiore;
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un
triennio, in qualita' di collaboratore per le indagini elementari,
presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in
ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di
lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente
attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in
materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da
strutture universitarie o da centri di formazione professionale
riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero
dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le
procedure da questo individuate,
ovvero
* aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti
investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a
cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu'
di quattro anni.
3. L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2,
lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno
triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
o corsi di laurea equiparati;
oppure, in alternativa
* essere stato iscritto al Registro Imprese in qualita' di
titolare di impresa individuale o amministratore in societa' di
capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
4. L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di
scuola media superiore;
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica,
per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato
da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito
positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in
materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture
universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti
dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate;
ovvero
* aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti
investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a
reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque
anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di
quattro anni.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s'intendono
assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo
svolgimento delle attivita' d'investigazione privata e/o informazioni
commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da
meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare
a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di
investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni
commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di
formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati
presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.
6. Ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione per i soggetti
di cui ai precedenti commi 3 e 5, e' necessaria espressa
dichiarazione da parte dell'investigatore/informatore commerciale
titolare d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di
conseguente prosecuzione attivita'. Analogamente, ai fini del rinnovo
annuale dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3
e' necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione
attivita', certificazione attestante il superamento di un corso di
aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di
formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati
presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza, secondo le procedure da questo individuate.