(Allegato 9)
 
                                    (Articolo 1, comma 1, lettera c)) 
 
                             ALLEGATO 9 
 
              MATERIALI DI RIPORTO DI ORIGINE ANTROPICA 
 
 
I  riporti  di  cui  all'articolo  1  del  presente  Regolamento   si
configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da  materiali  di
origine antropica, ossia derivanti da attivita'  quali  attivita'  di
scavo, di  demolizione  edilizia,  ecc,  che  si  possono  presentare
variamente frammisti al suolo e al sottosuolo. 
In particolare, i riporti sono per lo piu' una miscela eterogenea  di
terreno naturale e  di  materiali  di  origine  antropica,  anche  di
derivazione edilizio-urbanistica pregressa che, utilizzati nel  corso
dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno,  si
sono  stratificati  e  sedimentati  nel  suolo  fino  a   profondita'
variabili e che, compattandosi  con  il  terreno  naturale,  si  sono
assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I  materiali
da riporto sono stati impiegati per  attivita'  quali  rimodellamento
morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi
stradali, realizzazione di massicciate  ferroviarie  e  aeroportuali,
riempimenti e colmate, nonche' formazione di terrapieni. 
Ai fini del presente regolamento, i materiali  di  origine  antropica
che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al  terreno
naturale  nella  quantita'  massima  del  20%,  sono  indicativamente
identificabili con le  seguenti  tipologie  di  materiali:  materiali
litoidi, pietrisco tolto d'opera,  calcestruzzi,  laterizi,  prodotti
ceramici, intonaci.