(all. 9 - art. 1)
                               Art. 6.
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sulla  base  della documentazione
ricevuta dall'ENEL  e  di  cui  all'art.  4,  promuove  ed  attua  la
valutazione  di  impatto  ambientale della centrale termoelettrica, o
del  relativo  ampliamento,  effettuando  l'istruttoria   tecnica   e
svolgendo l'inchiesta pubblica.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  provvede  all'istruttoria tecnica
anche richiedendo i pareri del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  del  Ministero  della  sanita', del Ministero dei lavori
pubblici,   della   regione,   della   provincia   e    del    comune
territorialmente  interessati  ed  eventualmente  del Ministero della
marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che  debbono  essere
forniti entro il termine di 90 giorni.
  3.  Per  l'espletamento  dei compiti e delle funzioni istituzionali
connesse con l'istruttoria tecnica,  il  Ministero  dell'ambiente  si
avvale  della  commissione  per  le valutazioni d'impatto ambientale,
integrata da esperti scelti nell'ambito  dell'Istituto  superiore  di
sanita',  dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili
del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.
  4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il
predetto termine,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
richiesta  del  Ministro  dell'ambiente,  convoca  una Conferenza dei
servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai  quali  e'  stato
chiesto  il  parere  di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e
del Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  e,
all'esito  della  medesima  Conferenza,  adotta  le proprie decisioni
circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti,  nonche'  sugli  atti
mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
  5.  Alle  riunioni  della commissione per le valutazioni di impatto
ambientale  ed  alla  Conferenza  dei  servizi  partecipa,  a  titolo
consultivo, l'ENEL.