(all. 9 - art. 1)
                               Art. 9.
                       Sistema di vie d'uscita
 
  Il  sistema  di vie di uscita per la zona destinata agli spettatori
deve  essere  indipendente  da  quello  della  zona  destinata   alle
attivita'   sportive.   La  separazione  deve  essere  realizzata  in
conformita' a quanto previsto nel precedente art. 8. E' consentita la
comunicazione  tra  i  suddetti  sistemi  di vie di uscita attraverso
porte metalliche.
  La  larghezza complessiva delle uscite deve essere dimensionata per
una capacita' di deflusso  non  superiore  a  250  per  gli  impianti
all'aperto ed a 50 per gli impianti al chiuso indipendentemente dalle
quote.
  La larghezza di ogni uscita deve essere non inferiore a 2 moduli.
  Le  scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune
devono avere la stessa larghezza complessiva delle uscite.
  Nella  determinazione  della  larghezza  delle  vie di uscita vanno
computati i vani di ingresso purche' dotati  di  serramenti  apribili
anche verso l'esterno.
  Per  quanto  riguarda  i  serramenti  consentiti  si  rimanda  alle
disposizioni del Ministero dell'interno  per  i  locali  di  pubblico
spettacolo.
  I  gradini  devono  essere  a pianta rettangolare, devono avere una
alzata e pedata costanti e rispettivamente  non  superiori  a  17  cm
(alzata) e non inferiore a 30 cm (pedata).
  Le  rampe  delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di
tre gradini e non piu' di 15.
  I  pianerottoli  devono avere la stessa larghezza delle scale senza
allargamenti o restringimenti.
  Sono  consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano
la larghezza radiale costante ed eguale a quella della scala.
  Nessuna  sporgenza  o  rientranza  deve esistere nelle pareti delle
scale per una altezza di 2 m dal piano di calpestio.
  Tutte  le  scale  devono  essere  munite di corrimano sporgenti non
oltre le tolleranze ammesse.
  Le  estremita'  di tali corrimano devono rientrare con raccordo nel
muro stesso.
  E' ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purche'
questa abbia la larghezza uguale alla somma delle due.
  Per  scale  di larghezza superiore a 3 m la commissione provinciale
di vigilanza puo' prescrivere il corrimano centrale.
  Per  gli impianti al chiuso la lunghezza massima del sistema di vie
di uscita per la zona  destinata  agli  spettatori  non  puo'  essere
superiore  a  40  m  oppure 50 m se in presenza di idonei impianti di
smaltimento  dei  fumi  asserviti  a  impianti   di   rilevazione   e
segnalazione di incendio.
  Il  numero  delle  uscite  per gli spettatori non puo' in ogni caso
essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto  che  non
e' suddiviso in settori.