Art. 8. Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta eccezione per i simboli previsti dall'art. 7 che riguardano le date, sono stampati almeno in due lingue, di cui una e' la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il libretto e' stato rilasciato e l'altra e' la lingua francese. Alla fine del libretto le voci invariabili devono essere indicate almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonche' nelle lingue inglese, araba e spagnola, qualora tali lingue non siano state usate per la stampa di tali voci.