(all. 9 - art. 1)
                               Art. 8.
   Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta
eccezione per i simboli previsti dall'art. 7 che riguardano le  date,
sono  stampati  almeno  in  due lingue, di cui una e' la lingua o una
delle lingue ufficiali dello  Stato  in  cui  il  libretto  e'  stato
rilasciato e l'altra e' la lingua francese.
   Alla  fine del libretto le voci invariabili devono essere indicate
almeno  nelle   lingue   degli   Stati   membri   della   Commissione
internazionale di stato civile, nonche' nelle lingue inglese, araba e
spagnola, qualora tali lingue non siano state usate per la stampa  di
tali voci.