Art. 2.
Attivazione dell'assistenza integrata
1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle
per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si
presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o
da motivi di organizzazione sanitaria.
2. Salva diversa determinazione concordata tra il medico
responsabile dell'attivita' sanitaria a livello distrettuale e il
medico di medicina generale in relazione alla situazione
socio-ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione
dell'intervento si riferiscono a:
malati terminali;
incidenti vascolari acuti;
gravi fratture in anziani;
forme psicotiche acute gravi;
riabilazione di vasculopatici;
malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme
respiratorie e altro);
dimissioni protette da strutture ospedaliere.
3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina
generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al
responsabile delle attivita' sanitarie a livello di distretto nel
quale ha la residenza l'interessato da parte del:
a) responsabile del reparto ospedaliero all'atto delle
dimissioni;
b) medico di medicina generale;
c) servizi sociali;
d) familiari del paziente.
4. Entro 24/48 ore dalla segnalazione il medico del distretto
prende contatto con il medico di medicina generale per attivare
l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o
dei suoi familiari.
5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico di
medicina generale concordano:
1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza
integrata;
2) gli interventi degli altri operatori sanitari;
3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale
da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attivita';
4) la cadenza degli accessi del medico di medicina generale al
domicilio del paziente in relazione alla specificita' del processo
morboso in corso e agli interventi sanitari e sociali necessari,
tenendo conto della variabilita' clinica di ciascun caso;
5) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di
effettuazione del servizio.
6. Il medico di medicina generale nell'ambito del piano di
interventi:
ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente;
tiene una scheda degli accessi fornita dall'U.S.L. presso il
domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i
propri interventi;
attiva le eventuali consulenze specialistiche, gli interventi
infermieristici e sociali programmati;
coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.