(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza-art. 2)
                               Art. 2. 
                Attivazione dell'assistenza integrata 
  1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono  quelle
per le quali l'intervento  domiciliare  di  assistenza  integrata  si
presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni  sociali  o
da motivi di organizzazione sanitaria. 
  2.  Salva  diversa  determinazione   concordata   tra   il   medico
responsabile dell'attivita' sanitaria a  livello  distrettuale  e  il
medico  di   medicina   generale   in   relazione   alla   situazione
socio-ambientale e al  quadro  clinico,  le  ipotesi  di  attivazione
dell'intervento si riferiscono a: 
   malati terminali; 
   incidenti vascolari acuti; 
   gravi fratture in anziani; 
   forme psicotiche acute gravi; 
   riabilazione di vasculopatici; 
   malattie acute  temporaneamente  invalidanti  nell'anziano  (forme
respiratorie e altro); 
   dimissioni protette da strutture ospedaliere. 
  3. Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di  medicina
generale  scelto  dal  paziente,  a  seguito   di   segnalazione   al
responsabile delle attivita' sanitarie a  livello  di  distretto  nel
quale ha la residenza l'interessato da parte del: 
    a)  responsabile   del   reparto   ospedaliero   all'atto   delle
dimissioni; 
    b) medico di medicina generale; 
    c) servizi sociali; 
    d) familiari del paziente. 
  4. Entro 24/48 ore  dalla  segnalazione  il  medico  del  distretto
prende contatto con il  medico  di  medicina  generale  per  attivare
l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del  malato  o
dei suoi familiari. 
  5. Il sanitario responsabile a livello distrettuale e il medico  di
medicina generale concordano: 
   1) la durata presumibile del periodo di erogazione dell'assistenza
integrata; 
   2) gli interventi degli altri operatori sanitari; 
   3) le richieste di intervento degli operatori del servizio sociale
da avanzare al responsabile distrettuale delle relative attivita'; 
   4) la cadenza degli accessi del medico  di  medicina  generale  al
domicilio del paziente in relazione alla  specificita'  del  processo
morboso in corso e agli  interventi  sanitari  e  sociali  necessari,
tenendo conto della variabilita' clinica di ciascun caso; 
   5) i  momenti  di  verifica  comune  all'interno  del  periodo  di
effettuazione del servizio. 
  6.  Il  medico  di  medicina  generale  nell'ambito  del  piano  di
interventi: 
   ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente; 
   tiene una scheda  degli  accessi  fornita  dall'U.S.L.  presso  il
domicilio del paziente sul quale gli operatori sanitari  riportano  i
propri interventi; 
   attiva le  eventuali  consulenze  specialistiche,  gli  interventi
infermieristici e sociali programmati; 
   coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.